Rassegna storica del Risorgimento

MAMIANI TERENZIO
anno <1940>   pagina <376>
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376 Ebe Filippo ri
I trattati che rientrano nel primo gruppo possono essere generali o particolari, condizionali o assoluti, necessari o volontari, temporanei o perpetui, eguali o ineguali, personali o no, pubblici o segreti.
V è da augurarsi che i trattati generali siano frequenti nel nuovo diritto, poiché l'ordinamento d'Europa in essi stabilito sarà da tutti gli Stati accettato e rispettato. Sono condizionali le convenzioni, la cui effettuazione dipende da qualche avvenimento, mentre sono assolute quelle che non dipendono da alcun fatto; nel diritto europeo i trat­tati devono essere tutti subordinati al consenso dell'intera nazione, manifestato per mezzo dei suoi rappresentanti.
Si chiamano necessari quei trattati che derivano immediatamente dai principi di giustizia internazionale; essi non sono scritti, ma vengono sottintesi. Però anche le norme particolari sancite nei trattati volontari trovano la loro ragion d'essere nelle massime generali di giustizia, di cui quelle non sono che positive applicazioni.
Data la mutevolezza delle umane vicende, è conveniente, in gene­rale, stringere patti temporanei piuttosto che perpetui, a meno che non siano patti con i quali si stabiliscono: la costituzione di Stato, i suoi confini, il suo riconoscimento ufficiale da parte degli altri Stati.
Convenzioni personali o ineguali non dovranno mai essere stipulate sotto l'impero del nuovo diritto; le prime sono quelle, alla cui conclu­sione ha condotto non la volontà della nazione ma solo quella del prin­cipe; ineguali sono quelle stabilite esclusivamente o prevalentemente per l'utilità di uno dei contraenti.
Neppure i trattati segreti trovano giustificazione di fronte al diritto, poiché se essi non portassero danno ad alcuno né contenessero clausole ingiuste, non vi sarebbe ragione di tenerli nascosti. Tutt'al più potranno essere segreti i patti transitori, non mai quelli aventi carattere dura­turo, in quanto riconoscono un diritto o un interesse dei terzi.
I trattati appartenenti alla seconda categoria possono riguardare la pace, le guarentigie, la neutralità, le leghe, i rapporti commerciali e navali, la protezione degli Stati, o l'intervento; rientrano in questo gruppo anche i concordati, cioè i trattati fra gli Stati e il Papato.
Gli ultimi tre tipi di convenzione non saranno nel nuovo diritto europeo presi in considerazione. Dopo quanto s'è detto sopra, facilmente s'intende come nessuno Stato possa imporre ad altri la propria protezione e come nessuno possa intromettersi nelle questioni interne di un'altra Potenza. I concordati, d'altronde, diventeranno superflui quando la Chiesa e lo Stato vivranno sì concordi, ma liberi ed indipendenti; l'una dedicata solo agli affari religiosi ed esercitante un'autorità spirituale: