Rassegna storica del Risorgimento
MAMIANI TERENZIO
anno
<
1940
>
pagina
<
385
>
La dottrina politica di Tarmalo Munì inni 385
La Chiesa è assolutamente libera ed indipendente per quel che riguarda gli affari religiosi e il governo spirituale dei fedeli; essa illumina con la luce delle sue dottrine l'autorità civile, ma non ha nessun potere materiale; anzi, essendo i fedeli e i sacerdoti anche cittadini, pur costoro sono sottoposti all'autorità dello Stato. Le leggi canoniche devono imporsi solo alla coscienza, nò possono mai trasformarsi in prescrizioni giuridiche e le sanzioni da esse comminate devono essere esclusivamente spirituali.
D'altronde lo Stato dovrà mantenersi del tutto estraneo alle questioni di religione e di culto; astenersi nel modo più assoluto dalla nomina dei vescovi e dei prelati; lasciare alla Chiesa la più ampia libertà di predicare, scrivere, pubblicare, associarsi, insegnare; riconoscerà ad ogni istituto ecclesiastico il diritto di possedere e di amministrare ciò che gli appartiene. In conclusione: l'ideale dei rapporti tra Stato e Chiesa è quello espresso da Cavour nella formula: libera Chiesa in libero Stato; soltanto, poiché né la Chiesa deve essere dentro lo Stato, né questo dentro quella, è più esatto mutare l'apotegma cavou-riano in quest'altro: libera Chiesa e libero Stato.
La Chiesa Dell'attuato sistema di separazione dallo Stato, può a ragione, pretendere di esercitare tutti i diritti che riguardano gli affari religiosi e lo Stato non deve far niente per impedirglielo; ma, al contrario, se ciò occorra alla Chiesa per l'uso della sua libertà, deve modificare qualche propria legge. L'insegnamento è, per esempio, nella maggior parte d'Europa, governativo; ora il clero si lamenta con ragione che a lui non sia possibile insegnare pubblicamente, poiché soltanto il governo ha diritto di dispensare i titoli accademici che abilitano all' insegnamento ; solo il governo elegge i professori, prescrive i programmi, stabilisce gli esami, ecc. A questo inconveniente si potrebbe ovviare, secondo il Mamiani. facendo in modo che gli esperimenti scolastici e i candidati ai titoli accademici siano sottoposti al parere di un giudice neutro, che esamini gli alunni tanto delle scuole governative quanto delle altre scuole. Con questo sistema imparziale verso le persone e i metodi, la libertà d'insegnamento subirebbe un grande incremento a favore del clero e dei laici.
Per quanto riguarda il diritto di associazione (giacché pure nell'esercizio di questo si esplica la libertà della Chiesa) è da ritenersi che non occorra alcuna licenza dello Stato, né che questo possa imporre il suo sindacato per hi riunione dei sinodi diocesani, dei concili nazionali od ecumenici od anche di associazioni miste, religiose e laiche.
*> Religione e Stato, p. 292.
7