Rassegna storica del Risorgimento

RIMINI ; MOTI 1831
anno <1917>   pagina <349>
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La rivolneiom (U Binimi nel 1831 34
Irato,1 l'ordine, la concordia e la pace regnanti tra gli insorti, e univa ad essa una lettera ai vicari foranei aftinché la pastorale fosse pub­blicata dall'altare per mantenere ulteriormente la quiete e la pace in tutti gli abitanti , ai anali più che altrove sembrava volersi ma­liziosamente indirizzare i falsi sospetti di coscrizione, onde inabissarli in gravissimi malie funestissime conseguenze. E il buon vescovo conchiudeva : La santità, e carità del Ministero Ecclesiastico inse­gnerà ad ogni Sacerdote, e specialmente ad ogni Parroco quanto im­porti di conservare il buon ordine, e quest'oggetto stesso interessan­tissimo servirà del più. forte eccitamento ad ognuno, invece di qualunque altra ragionevole insinuazione ohe io potessi qui significare.9
In questo frattempo i governi provvisori di tutte le città e Pro­vincie libere emanavano leggi e decreti informati ai medesimi prin­cipi legislativi del Comitato di Bologna. Il 19 febbraio veniva redatta a Forlì una provvisoria riforma del potere giudiziario.8 A Rimini era conservata la giurisdizione del Tribunale M '(Sommerete f itta la provincia nelle eause che a termini del regolamento commerciale (giustizia civile, art. 17) erano - ua competenza. Il SI febbraio si procedeva air elezione dei giudici componenti il provvisorio Tribunale Provinciale di prima istanza nelle persone delTavv. Antonio Santa­relli; aw. Camillo Masotti di Forlì; aw. Pietro Turchi di Cesena e aw. Camillo Ugolini di Kimini ; due giudici supplenti: Pavv. Angelo Calletti e Melchiorre Belli. Il 28 il Comitato di Forlì nominava anche pel Tribunale di Commercio di Rimini tre gtudÌGi ;è 4M supplenti : il conte Giovanni Cisterna presidente!: Marco MUGGÌ, .e. Antonio Santi,. effettivi; supplenti: Giuseppe Dionigi e Antonio Barzantì.4
Con la provvisoria sistemazione giudiziaria i Tribunali "Vescovili cessavano di fatto da ogni giurisdizione tanto volontaria che eìvil
* Archio. Veacov. 0!ifc. cit. 1. -2, 3.
* Archio. Vescot). Tli, cit. 1,
* Si abolivano le gittrisdiaioni di qualunque altro tribunale e ai istituiva quello dei giusdicenti o podestà locali. Le cause intonate o contestate nei tribunali di Bomtt rimanevano sospeso. Continuavano a funzionare gli uffiat di polita die potevano procedere all'arresto con legalo mandato degli Individui per qualunque delitto o trasgressione alle leggi e regolamenti ; ma, entro 48 ore, gli arrostati do­vevano esaere consegnati al tribunale competente, e la detensaone, finché non fosse emersa la reità dell'imputato, era spoglia d'ogni rigore. L'ispezione sui costumi e aulln pobblioa morale ora attribuita al Commissari e Delogati di poltóa. Archivio
vedovilo. Titolo cit. 1, 2, 3.
Sacco-Ito di Notificazioni e Circofari, voi. XVIIT, fatta da MICHELE ILA-couet è posseduta dalla Biblioteca comunale di Porli-