Rassegna storica del Risorgimento

BONAPARTE DI CANINO PIETRO NAPOLEONE ; GREGORIO XVI
anno <1940>   pagina <500>
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Luigi Signorelli
stesso negli amichevoli colloqui assicurato avevalo, con parola d'onore e di vero amico, non aver alcun ordine che il riguardasse. Quindi la improvisa proditoria aggressione, con armi impugnate, dopo tali e tanti sicurezze altro pensiero concepire non faceagli se non quello che si attentasse alla di lui esistenza.1)
Se arrischiata appare tale tesi, non meno ardita risulta quella soste­nuta dall'accusa, e che fu accolta a motivazione della sentenza di condanna, e cioè, che l'assassinio del Cagiano ed il ferimento degli altri si dovesse a vera premeditazione da parte di Don Pietro, sia perchè questi aveva in più circostanze ed a più persone esternato l'animo di uccidere chi avesse in qualsiasi luogo e modo tentato di arrestarlo, sia perchè, mentre da qualche tempo innanzi al ferimento del Saltamacchione i due fratelli Bonaparte solevano andare meno armati di prima, dopo tale ferimento avevano tornato a mostrarsi armati di tutto punto. 9
In conseguenza si cercò di interrogare il numero più grande di cittadini per confortare la prima di tale ipotesi e dar forza alla seconda di esse, nonché per dimostrare che il tenente Cagiano avesse alzato la sciabola per ferire al capo Don Pietro soltanto dopo essere stato da questo ferito e di essersi visto in pericolo di vita.
Con foglio 3 settembre 1836 la Segreteria per gli Affari di Stato degli Interni comunicava a Monsignor Governatore di Roma che il Santo Padre, tanto in riguardo alla distinta qualità che concorre nella persona dell'incolpato, quanto nella vista di assicurare vieppiù con mezzi straor­dinari la rettitudine del giudizio da pronunciare nel merito Iella causa, si è degnato di ordinare con l'oracolo della Sua viva voce che nel caso di cui si tratta il Tribunale di prima istanza sia composto di otto giudici, cioè dei due prelati assessori del Tribunale criminale dell'A. C, il primo e secondo Luogotenente del Tribunale del Governo e dei due Collate­rali del Tribunale Senatorio, con l'intervento di Monsignor Procuratore generale del Fisco e del Cancelliere generale della Direzione di Polizia per le rispettive loro attribuzioni. Si è degnato altresì di ordinare che non si proceda alla pubblicazione della sentenza, ma la medesima si trasmetta trascritta riservatamente al Sottoscritto, rimanendo in cia­scuno dei Membri dello stesso Tribunale l'obbligo di tenerla segreta fino a nove disposizioni della Santità Sua. Sii costituiva, pertanto, un
1) Cfr. p. 66 del fascicolo di difesa Controdeduzioni al ristretto fincate, e p 21 della Scrittura in prima istanza, redatte dall'aw. Ala.
3) Cfr. p. 14 e 15 del ristretto fiscale e p. 101 della sentenza di condanna.
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