Rassegna storica del Risorgimento

BONAPARTE DI CANINO CARLO LUCIANO ; ROSSI PELLEGRINO
anno <1940>   pagina <533>
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Ancora sul processo Rossi: Il Principe di Canino 533
Dalle annotazioni a tergo del documento risulta che il 3 novembre, cioè due mesi dopo la presentazione del rapporto 1W. Laurenti riceve l'ordine di riformare la relazione per quanto concerne il Principe di Canino in modo da non nominarlo; che otto giorni dopo l'ordine era stato eseguito; clic il 3 dicembre infine, l'aw. Pasqua-Ioni, uditore fiscale, dopo aver controllate le modifiche apportate dal Laurenti appone sul documento il proprio visto in ordine all'esperimento delle correzioni di cui al presente rapporto.
Si può notare alla sfuggita cori la preoccupazione che la cosa fosse fatta nel migliore dei modi (controllo Pasqualoni) come la meticolosità posta dal Laurenti e dal Pasqualoni stesso di mettere per iscritto, in qualche modo gli ordini ricevuti, quegli ordini, pur gravi, che, contrariamente ad ogni prassi d'uso, il card. Antonelli e mons. Sagretti si erano limitati ad impartire-ce verbalmente.
Da quanto precede le notizie date dal Giovagnoli, che le ha tratte come si disse dagli appunti di monsignor Pentini, risultano in molti punti da rettificare. È infatti possibile provare ora che il provvedimento di non far figurare il Canino, fu provocato da un rapporto del Tribunale stesso della Consulta, sul quale poi il Papa ed il suo Segretario di Stato presero la nota decisione; che questa fu comunicata per l'esecu­zione nel novembre del 1853 e non nel febbraio del 1854: il particolare ha la sua impor­tanza in quanto è possibile dedurne che l'incartamento processuale fino al settem­bre 1853 non potè certo essere stato trasmesso a Parigi, in quanto fino a quell'epoca dovette servire al Laurenti per stendere il suo ristretto; che assai difficilmente vi potè andare nel periodo da settembre a novembre, che pure è l'epoca nella quale, a causa del noto rapporto, la questione fu effettivamente dibattuta, in quanto sembra difficile che in poco più di due mesi quel famoso incartamento potè andare e tornare da Parigi dopo essere stato esaminato alla Corte Francese, esame che data la mole del processo e il numero delle deposizioni relative al Canino e la loro interdipendenza con quasi tutte le altre, non poteva certo esaurirsi in breve momento, senza contare il tempo indispensabile a decidere dell'invio del processo a Parigi e, quindi, della cancellazione del nome del Principe dal ristretto.
Nel periodo, poi, dicembre 1853 (cancellazione del nome del Principe) marzo 1854 (inizio del dibattimento avanti al Supremo Tribunale), a prescindere che durante questo periodo stampandosi il ristretto è assai improbabile che potesse decidersi quella spedizione, rimane il fatto che, una volta decisa la cancellazione del nome, non si vede la ragione dell'invio degli atti a Parigi.
Oltre che per le questioni riferite il documento è interessante anche per il fatto che precisa in modo inequivocabile i paragrafi più importanti del ristretto che si riferiscono all'attività del Canino e che per questo ho ritenuto opportuno trascrivere dal ristretto in nota alla relazione pubblicata.
La ragione giuridica addotta, infine, da mons. Sagretti per giustificare che, omet­tendo il nome del Canino e né la storia del fatto né la serie delle prove risultavano alte­rate, perde alquanto del suo valore, se pure ne ha, di fronte alla preoccupazione di non urtare la suscettibilità della corte di Francia col far apparire uno stretto parente di quell'Imperatore correo del più vile assassinio.
LEOPOLDO SANDRI