Rassegna storica del Risorgimento
1796-1797 ; LEGIONE CISPADANA
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1940
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Notizie e documenti inediti, ecc.
eseccitavate olle maree* portando nella destra il pacifico ulivo, non dirò già la frode, ma un errore fatale vi suscitò contese sulle sponde del Garda.
Foste impensatamente assaliti da truppe ingannate, che nemici vi riputarono. Sguainaste allora le spade repubblicane, e 1* inganno cadde sopra gli assalitori, che posti in disordine lasciarono in poter vostro armi e cavalli irrefragrabilc monumento del riportato trionfo. E che non lice sperare dal valor vostro, se tali ne sono le prime prove? Già la Vittoria s'avvezza a seguire la marcia dei Cispadani stendardi, e forse arriverà un giorno a precederli.
Noi intanto interpreti del sentimento della Repubblica, a cui consacrate i vostri travagli, in di Lei nome rendiamo 3 dovuto tributo di lode alle vostre azioni, e vi dichia- riamo benemeriti della Patria. Possa questa pubblica testimonianza sempre più accendere nei vostri cuori l'amore dell'ordine, della subordinazione, della libertà, della gloria e renderli impenetrabili al timore ed alla seduzione. Dobbiamo confessare purtroppo che il presente nostro giubilo è amareggiato dal sapere che alcuno fra voi, o timido o sedotto ha potuto vilmente abbandonare le proprie insegne, calpestando i sacri doveri di soldato e di cittadino. Voi arrossite, o bravi Repubblicani, per la diserzione dei vostri fratelli d'armi; noi pure ne arrossiamo, ne arrossisce la Patria. Vuoisi però in questo momento di gioia recedere dal rigore delle leggi, dimenticare i passati trascorsi, e concedendo ai colpevoli il perdono richiamare tutti i figli traviati nel seno della libera loro Madre. Infelice colui che in avvenire oserà rendersi reo di diserzione! Soldati, ve ne avvertiamo, non v'è più per lui speranza di grazia. La legge lo dichiara spergiuro, traditore della Patria, e la nazionale vendetta cadrà inesorabile sul di lui capo.
Quindi la Giunta di Difesa Generale della Repubblica Cispadana decreta quanto segue:
1 Si concede un generale perdono ad ogni soldato della Legione Cispadana disertato prima della promulgazione del presente Decreto.
2 Qualunque disertore voglia profittare di questo perdono dovrà presentarsi al nostro quartiere di Bologna nel termine di 15 giorni qualora si trovi nella Repubblica e in un mese qualora si trovi fuori, da contarsi dal giorno della pubblicazione di questo Decreto.
3 I disertori che saranno arrestati dopo il prescritto termine saranno castigati con dieci anni di ferri.
4 Ogni soldato arruolato nelle Coorti che sarà mancante al suo corpo per 24 ore sarà considerato come disertore e punito con tre anni di ferri.
5 Ogni capo di complotto di diserzione sarà punito colla morte.
6 Ogni disertore al nemico o presso i ribelli sarà punito colla morte*
7 Colla stessa pena sarà punita la recidiva di diserzione.
8 Si riconferma il disposto nel nostro proclama del 26 febbraio anno corrente rapporto alla vendita e compra d'effetti militari.
I Governi Provvisori restano incaricati della pubblicazione delle sovraesposte ordinazioni nelle terre soggette alla loro giurisdizione dandoci legale avviso di averla effettuata. S'ingiunge pure coll'obbligo stesso al Capo della Legione e ai Capi delle Coorti e ad ogni altro ufficiale comandante i diversi distaccamenti di promulgare ai loro soldati il presente nostro Decreto.
Bologna, dalla nostra Residenza questo di 10 aprile, anno I della Repubblica
Cispadana U. e I.
C Caprera, Vice-Presidente. F. Dalfiume, 'Vice-Segretario.
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