Rassegna storica del Risorgimento
DUCCO LUDOVICO ; PROCESSI
anno
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1941
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La magistrale difesa di un inquisita bresciano, ecc. 11
che volgevano in mente di promuovere in Brescia un'insurrezione, e quantunque la gravità dell'imputato delitto e l'atrocità della pena che va con esso congiunta sì grande orrore mi ispiri e si fattamente ne sia l'animo mio commosso, cosicché in, tanta perturbazione di mente malagevole cosa sia l'imprendere la mio difesa, tutta volta assistito da quella stessa Legge che serve di base all'imputazione e confortato ad un tempo stesso dall' alto sapere e dalla scrupolosa religione dei Tribunali che devono giudicarmi, sottopongo nel migliore modo ed ordine che mi è possibile ciocché in diritto ed in fatto credo che militi a mia discolpa.
Consiste dessa nel semplice confronto della disposizione della Legge col fatto, essendoché da siffatto confronto risulta che nel caso mio manca il concorso di tutti gli estremi voluti dalla Legge onde stabilire il delitto di correità, di cui sono imputato a causa di non avere denunciato coloro che rivolgevano il pensiero di una violenta insurrezione.
Secondo ciò che dispone il Codice Penale é reo di alto tradimento colui che offende la personale sicurezza del Capo supremo dello Stato, e colui ancora che intrap-prende qualche cosa tendente a fare una violenta rivoluzione nel sistema dello Stato, scopo forse a cui sarebbe stata diretta l'insurrezione Bresciana se dessa fosse stata intrappresa.
Correo poi di questo delitto si fa colui che deliberatamente ommetta di frapporre ostacoli ad un'impresa diretta all'alto tradimento, potendo facilmente, e senza suo pericolo impedirne il progresso.
Anche colui che deliberatamente tralascia di denunziare alla Magistratura un reo d'alto tradimento ad esso noto, si fa correo di questo delitto, tranne però il caso in cui risulti che malgrado l'ommissione della denunzia non fosse piò a temersi alcuna perniciosa conseguenza.1)
Dalle riferite disposizioni risulta che la Legge ha stabilito due specie di correità, l'una dall'altra affatto distinte.
La prima si contrae allorquando potendo farlo senza pericolo non si frapponga ostacolo alla esecuzione di un' impresa diretta all'alto tradimento, né se ne impedisca il progresso, ma se quegli che in qualche guisa può cooperare a sventare l'iniqua meditata impresa si presta a fare quanto è in lui e ne impedisca il progresso, in quel caso egli ha adempiuto al dovere che gli impone la Legge, ed altro da esso lui si richiede. La seconda correità ai contrae allorquando deliberatamente si ommette di denunciare la persona che ha già intrappresa un'azione diretta all'alto tradimento, sotto però la limitazione superiormente esposta.
Due estremi dunque devono essenzialmente e copulativamente concorrere onde stabilire questa seconda specie di correità. Il primo che all' incolpato consti che il delitto sia stato non solo immaginato, ma anche in fatto intrappreso da persona ad esso nota. Il secondo che deliberatamente, cioè con indiretto fine sia stata dal prevenuto ommeBsa la denuncia.
Ma anche nel caso poi che ambiduc i riferiti estremi concorressero, non vi sarebbe correità, ove dalle circostanze risultasse che non ostante lo intralasciata denunzia, non fosse più a temersi alcuna perniciosa conseguenza. Tale è la precisa testuale limitazione della Legge.
i) I paragrafi qui citati sono il 52, 53, 54, 55 del Codice penale austriaco: tralascio di trascriverli perchè sostanzialmente conformi al testo dì esso Codice al capitolo VII.