Rassegna storica del Risorgimento

DUCCO LUDOVICO ; PROCESSI
anno <1941>   pagina <13>
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La magistrale difesa di un inquisito bresciano, ecc. 13
Da tatto ciò parrai di poter con tutta sicurezza dedurre ch'io non fossi in dovere di portare veruna denuncia contro coloro che, per quanto io ne sapeva, la sola volontà di delinquere avevano dimostrato, dico per quanto era a me noto, perchè io non aveva altra cognizione dell' insurrezione cui si pensava, se non per quello che esposto mi aveva mio figlio prima di recarmi in casa Ducco, e per ciò che raccolsi dall'espo­sizione del più volte ripetuto progetto.
Ma quand'anche supporre si potesse che la legge mi costringeva a denunciare anche soltanto la intenzione (supposizione contraria e ai prjncipii generali di giustizia ed al testuale della Legge) resterebbe ad esaminare se io abbia deliberatamente trala­sciato di portarne la denuncia alla competente Magistratura, estremo questo neces­sario essenzialmente pel disposto della Legge onde stabilire il delitto di correità.
Egli è forse dal processo provato che a bello studio, con rea meditazione, ed affinchè nascesse il male, io abbia ommesso di denunciare (poiché altrettanto importa la parola deliberatamente) ? No certamente. Eppure questa prova sarebbe stata indi­spensabile per imprimere alla ommissione della denuncia quella qualità criminosa che costituisce la correità, senza di che l'ommissione è dalla Legge considerata innocente.
Ma come mai potrassi neppure per un istante dubitare sul carattere di siffatta ommissione, mcntr' io fui pregato di recarmi a quell'Adunanza per adoperarmi onde impedire che si recasse ad effetto l'intenzione di delinquere, mentre pregato andai e mi adoperai onde nulla si intrapprendesse di ciò che si progettò, come appunto avvenne ? Non solo adunque non tralasciai deliberatamente la denuncia affinchè nascesse il male, ma anzi mi adoperai con pieno successo per impedirlo, e quindi è affatto esclusa perfino l'idea di una denuncia deliberatamente ammessa.
Mancando però l'ommissione da me commessa della qualità delittuosa testual­mente voluta dalla Legge affine di costituire il defitto di correità, ne risulta ch'io non posso esser ritenuto reo dell'imputatomi delitto. Indipendentemente però dal titolo di difesa che la Legge mi somministra intorno al carattere della mia ommissione, e che solo basta per la mia assoluzione, altro pure dessa me ne somministrerebbe, se fosse d'uopo, nella limitazione da essa stabilita pel caso in cui taluno incorra nett'ommissione anzidetta.
Ivi la Legge suppone che a taluno sia noto un reo di alto tradimento, che deli­beratamente abbia tralasciato di denunciarlo; pure malgrado tutto ciò, se dalle circo­stanze risultò che non ostante l'intralasciata denuncia non sia più. a temersi veruna perniciosa conseguenza, colui che ommette la denuncia non contrae veruna correità, né incorre in veruna pena.
Se la mia incolpabilità non fosse già concludentemente stabilita dalle osserva­zioni di sopra premesse, ovvio sarebbe il conoscere che anche in tal parte la Legge provvederebbe alla mia piena discolpa.
Nessuna perniciosa conseguenza pòtevasi temere perchè il progetto fu in conse­guenza delle fatte opposizioni, abbandonato, perchè il giorno appresso si divulgò in Brescia che l'allarme di Milano era cessato, perchè cominciò tosto a sfilare della truppa che da Verona recavasi sopra Milano, movimento che continuò per molti giorni senza intervallo ; perchè finalmente poco dopo si divulgò la notizia che il Principe di Cari-guano abbandonato aveva la causa degli insorgenti Piemontesi e che lo stesso partito aveva preso la maggior parte di quella truppa.
In tali circostanze, come poteva mai ragionevolmente temersi che si ritentasse l'esecuzione di quel progetto che anche prima dell'apparire di esse era già stato e