Rassegna storica del Risorgimento

DUCCO LUDOVICO ; PROCESSI
anno <1941>   pagina <14>
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** Giuseppa Solitro
disapprovato ed abbandonato, e che da un nuovo tentativo pò tesse derivarne veruna perniciosa conseguenza ? E tanto meno poteva io ciò temere dacché era certo che ove qualche pericolo si fosse ridestato, ne sarei stato da mio figlio avvertito; e ani cade in acconcio di riflettere che l'abbandono di quel colpevole sì, ma assurdo ed inese­guibile progetto doveva per certo ritenersi sincero in quanto che i principali autori, cioè Camillo Ugoni e rex-colounello Moretti, poco dopo la disapprovazione di quello, abbandonarono la città, recandosi l'uno a Verona dove dimorò lungo tempo, e l'altro corse in campagna, oppure a Milano, come già esposi.
Da tutto ciò risulta evidentemente dimostrato che quand'anche taluni di quelli, tra cui erasi agitato il progetto, avessero al momento dello scioglimento di quella unione ritenuta l'intenzione di riunirsi, ove si fosse verificato il caso che le truppe Piemontesi avessero occupata Brescia, questa intenzione nulla avrebbe posto in essere siccome mancante di uno scopo determinato, né li avrebbe costituiti rei di alto tradimento, perchè si sarebbe sempre nel caso di una semplice intenzione incerta nel suo oggetto, e non accompagnata da verun attentato, giacché l'occupazione, ove si fosse verificata, avrebbe tolto di mezzo il soggetto del progetto ch'era quello di sorprendere quartieri, di far prigioniera la truppa e d'impossessarsi della Cassa, quindi nessuna denuncia di delitto di alto tradimento, avrebbe potuto aver luogo.
Egli è poi altresì da osservare che l'intenzione di cui si parla riguarderebbe sem­pre una riunione nel solo caso che le truppe Piemontesi avessero eseguita l'occupa­zione di Brescia, cosicché la sola intenzione diretta ad una adunanza senza determi­nato scopo poteva iniziare un delitto di alto tradimento, questo delitto non potè giamma verificarsi, attesoché non avendo avuto luogo l'occupazione, non si avverò mai il caso della riunione.
D'altronde in ogni più strana ipotesi, la denuncia avrebbe potuto protrarsi fino a che fosse stato imminente l'occupazione, nell'ipotesi che non si avesse potuto impedire la riunione o dirigerla ad un lecito scopo.
Ma inutile riesce qualsivoglia ragionamento, dacché ritenute tutte le circostanze di sopra narrate, e ritenuta specialmente la dispersione dei fautori del noto progetto, non era punto a temerai veruna dannosa conseguenza. Parimenti la scienza vaga eh io ebbi anche in tempo, che non saprei precisare di alcune oblazioni di danaro fatte da famiglie Milanesi a capo del rivolgimento politico del Piemonte, non costituiva in veruna guisa il soggetto di una legale denuncia, primieramente perchè potrebbe essere che siffatta cognizione l'avessi avuta dopo che andò a vuoto il rivolgimento suddetto, secondariamente perchè la scienza che io ne avessi era fondata sopra un dato di detto; in tèrzo luogo perchè io ignoravo perfettamente sotto quali patti e condizioni fossero state fatte le riferite oblazioni, né quale fosse il corrispettivo da prestarsi dai Piemontesi
Vi avrebbe delitto di alto tradimento per parte degli offerenti, ove in corrispettivo del danaro promesso si fossero obbligati coloro che il dovevano ricevere a portare le truppe in questo territorio. Se fosse stata tale V indole del contratto, se questo fosse stato a me noto, se una siffatta notizia l'avessi avuta direttamente, e prima che ne divenisse impossibile l'esecuzione, allora si potrebbe far luogo all'esame se fossi stato in dovere di denunciare. Ma comecché tutte le premesse supposizioni sono affatto contrarie alla verità, né evvi di esse neppure principio di prova, così neppure sotto, questo aspetto né doveva, né poteva fare veruna denuncia
Azzardata del pari ed erronea è l'altra supposizione, quella cioè che l'esternata intenzione di riunione fosse a me applicabile. Se fui sempre estraneo a qualunque