Rassegna storica del Risorgimento

DUCCO LUDOVICO ; PROCESSI
anno <1941>   pagina <16>
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Giuseppe Solforo
Anche 1*imperante Codice ha ritenuto presso a poco gli stessi principii, solo che parlando dei testimonii che si citano a comparire in giudizio per testificare, nel caso di un delitto di alto tradimento stabilisce che gli ascendenti del prevenuto possano essere costretti a deporre, non sempre, ma soltanto nel caso speciale dalla Legge determinato.
Se pertanto il Legislatore trovò necessario di emanare un comando espresso per costringere i genitori a testificare contro i propri figli, ove vengano citati in Giudi­zio quali testimoni, egli è manifesto che mancando nella Legge questo comando ove prescrive l'obbligazione della denuncia, si deve ritenerli esenti da siffatta obbligazione dacché cosa ben diversa ella è il costringere il genitore ad assoggettarsi ad un esame sotto l'alternativa di breve pena, ed il costituirlo correo di alto tradimento, e soggetto alla pena del duro carcere in vita, ove non si faccia spontaneo accusatore del proprio figlio.
L'unico caso adunque in cui il padre possa essere sotto l'alternativa di pene miti, o corporali o pecuniarie, costretto a deporre sopra un' incolpazione di alto tradimento a carico del proprio figlio, egli è quando manchi ogni altro mezzo per investigare la verità, e sia perciò,citato in Giudizio come rilevasi dal preavvertito Codice nel caso dove tratta dell'esame dei testimoni; ond'è quindi manifesto che non essendosi fatta menzione né degli ascendenti, né dei discendenti, dove stabilisce correo colui che deli­beratamente ommette la denuncia, e gli infligge la pena del duro carcere in vita, la Legge non sia obbligatoria per essi.
Ed infatti ove si ritenesse il contrario, ne nascerebbe anche l'assurdo, che sarebbe anche di gran lunga maggiore la pena applicata a quel genitore, che spontaneamente non si facesse delatore del proprio figlio, di quella inflitta a quello, che, citato a deporre, vi si rifiutasse, ovvero prestandovisi, deponesse il falso, caso nel quale con­vinto di falsità'non'sarebbe soggetto che alle pene stabilite per coloro, che prestano in giudizio una falsa deposizione.
Sin qui ho discusso la mia causa nella supposizione che le disposizioni contenute nei capi settimo della prima parte, ed ottavo della seconda del Codice penale impe­rante, fossero le sole relative all'argomento.
Ora mi é d'uopo l'esaminare quelle contenute nel capo ventesimo settimo, le quali, non lasciano luogo a dubbio alcuno.
Ivi ai ritiene colpevole di prestato ajuto colui che maliziosamente ommette d'impedire un delitto, ed è punito colla pena del carcere da sei mesi ad un anno. Se poi il delitto non impedito fosse di alto tradimento, é punito nel modo determinato dal paragr. 54.
Parimenti è reo di prestato ajuto colui che nasconde la persona del delinquente, ed é punito colla pena del carcere da sei mesi fino a tre anni, purché però la reità dell'occultazione non sia congiunta col delitto di ommessa denuncia, nel qual caso si applica la pena come al paragr. SS.
In seguito poi é precisamente stabilito che dal castigo per l'ommessa denuncia del delitto di'alto tradimento sono esenti soltanto i congiunti del delinquente in linea ascendente e discendente, i cognati in primo grado, i fratelli, le sorelle, i loro figli ed il consorte.
Ritenute le riferite disposizioni, egli é manifesto che quand'anche fossero con­corsi tutti gli altri estremi superiormente analizzati, io non sarei stato obbligato a veruna denuncia, e quindi esente da pena.
Dalle confuse e fin qui esposte osservazioni, cui la mia triste situazione non mi ha permesso di dare né più esteso, né più ordinato sviluppo, alla cui mancanza
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