Rassegna storica del Risorgimento
1843-1844 ; DIPLOMAZIA ; FRANCIA ; TUNISI
anno
<
1941
>
pagina
<
235
>
Ltt vertenza franco-sarda per Tunisi. (1843-1844) 235
e che quindi non stimava, proporzionato alla realtà del fatto, il contegno assunto dal rappresentante del re Carlo Alberto: in ogni modo non era impossibile trovare una via di uscita tale che conciliasse i due opposti interessi. Non dovevansi precipitare gli eventi, ma lavorare per la buona reciproca intesa. Il Peloso fece comprendere al de Lagau che bene intendeva chi lo avesse inviato, quali istruzioni ne avesse ricevuto e che quindi ne ascoltava i consigli, come provenienti da fonte sospetta. Il fatto solo, di difendere la evidente violazione dei trattati fatta dal Bey, rendeva inaccettabile ogni suo procedimento e consiglio.
Il consumato diplomatico, al quale stava a cuore riuscir nell'intento per meglio rafforzare la sua posizione al Bardo, comprese che bisognava batter altra via: protestò al Peloso la purezza, la spontaneità delle sue intenzioni: egli era, di sua volontà, venuto dal collega, per un senso di cordiale amicizia, dolendosi di quel che era accaduto e sperava di poter ottenere dal Bey un qualche temperamento alla severità della circolare. Il Peloso mostrò di credere alle intenzioni del de Lagau: gli affermò che nessuno più di lui voleva conservare con il Bardo le amichevoli relazioni. Il Console francese ritenne giunto il momento opportuno per offrire una mediazione amichevole: il collega sardo gli avrebbe dovuto esporre a quali condizioni avrebbe receduto dalla linea di condotta assunta ed egli si sarebbe incaricato di esaminarle e di trasmetterle al Bey con la viva preghiera, che le si accettassero.
Il progetto del Peloso era cosi concepito. Il Bey avrebbe dovuto dichiarare che in realtà la sua circolare dell'11 settembre 1843 era in aperta contraddizione con l'articolo sesto del trattato del 22 febbraio 1832, ma che vi era stato costretto dalle ragioni imperiose, che nella circolare stessa aveva indicate. In compenso, avrebbe dovuto concedere il permesso di esportazione per la quantità di grano che, per una sola volta, il Console sardo gli avrebbe richiesta, e che corrispondeva approssimativamente alle partite già contrattate da' mercanti liguri, trafficanti in Tunisi: quantità non superiore certo a' sei mila caffis.J) Il Bey avrebbe dovuto pagare l'intero nolo a' capitani dei bastimenti che erano stati accaparrati da' commercianti liguri per caricare grano, prima che fosse nota la proibizione di esportazione e che sarebbero dovuti ripartire a stiva vuota. Il tempo era fissato entro i termini di 25 giorni dal momento, in cui le proposte del Peloso sarebbero state
I) Un caffia corrispondeva a 235 litri di grano: SCHAUBE A., Storia del commercio del popoli latini nel Mediterraneo tino alla fine delle Crociate, traduzione di P. Bon-fante, in Biblioteca dell'Economista, Torino, Unione Tipografica Editrice Torinese, 5* .serie, voi. XI, pp. 978.