Rassegna storica del Risorgimento

CARLO ALBERTO RE DI SARDEGNA ; STATO PONTIFICIO
anno <1941>   pagina <397>
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XJn documento del periodo alberiino 397
UN DOCUMENTO DEL PERIODO ALBERTINO
La Convenzione sull'immunità ecclesiastica personale, stipulata tra il pontefice Gregorio XVI e il re Carlo Alberto il 27 marzo 1841, che qui pubblichiamo, ci ram­menta altre norme similari di diritto ecclesiastico emanate dalla Chiesa nel corso dei tempi; memorabile, tra le altre, la procedura di Paolo V nel 1606 contro la Repubblica di Venezia, intesa a difendere le esenzioni e i privilegi delle persone addette alla Chiesa e dei loro aderenti; utile la Congregazione delle immunità ecclesiastiche fondata da Urbano Viti per decidere sui casi controversi in tale materia, notevole la convenzione col Regno di Napoli nel 1834, ad iniziativa dello stesso Gregorio XVI, che contiene modificazioni alle norme vigenti in quello Stato in senso favorevole alla Chiesa; lo accordo provvisorio col Portogallo del 1843 sullo stesso soggetto e M concordato del 1845 con la Spagna, che non ebbe la ratifica di quel Governo; infine il Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929, concluso tra Pio XI e S. M. il Re, che regolò defini ti vamen t e l'importante questione in Italia.
Non certo inferiore alle cerniate norme, è la convenzione tra la Santa Sede e il Governo sardo del 27 marzo 1841, sebbene porti la controfirma del Segretario di Stato cardinal Luigi Lambruschini, il quale, se si mostrò zelante nell'esercizio delle virtù, severo con sé e con gli altri, nell'osservanza della disciplina, fu tuttavia assai debole come diplomatico e come ministro.
Prima di occuparsi delle immunità, Gregorio XVI, con l'enciclica del 15 ago­sto 1832, aveva già condannato la libertà di coscienza, di stampa e di pensiero; con la costituzione del 31 agosto, stesso anno, aveva ribadita la tradizionale condotta della Chiesa verso il principio di autorità; con l'enciclica del 25 giugno 1834 aveva preso posizione contro l'abate Francesco de Lamennais; poi con l'allocuzione del 22 luglio 1842 s'era rivolto direttamente all' Imperatore di Russia, rimproverandogli gH attentati commessi contro i cattolici della Polonia.
La convenzione di cui diamo il testo, fa distinzione netta tra il Tribunale Vesco­vile e quello laico, tra i crimini, ritenuti reati di minor gravità, i delitti, gravi violazioni alle leggi dello Stato, scelleratezze e misfatti, e le contravvenzioni, non escluse quelle in materia finanziaria. Inoltre il documento stabilisce le competenze del Vescovo giu­dicante e del magistrato laico circa le pene inflitte; in linea di massima apporta nuovi temperamenti alla precedente legislazione sulle immunità del clero, ed appare benefico dal punto di vista religioso e civile.
Il conte Federico Broglia di Mombello Monferrato, firmatario del protocollo,
era Ministro plenipotenziario accreditato presso la Santa Sede; il conte Clemente
Solaro della Margherita di Mondo vi, che redasse la copia, fu Ministro sardo degli esteri
dal 1835 al 1847.
UMBERTO VALENTE
CONVENZIONE TUA S. SANTITÀ E S. M. IL RE DI SARDEGNA SULLA IMMUNITÀ ECCLESIASTICA PERSONALE
CARLO ALBERTO
Per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia., di Genova, di Monferrato, di Aosta, ecc.
A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.
Avendo il Conte Federico Broglia di Mombello, nostro inviato straordinario, e Mini­stro Plenipotenziario presso la S. Sede, conckiùso e sottoscritto in Roma il dì 27 del mese di marzo prossimo passato. In virtù dei nostri punì poteri, unitamente a Sua Eminenza