Rassegna storica del Risorgimento
CARLO ALBERTO RE DI SARDEGNA ; STATO PONTIFICIO
anno
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1941
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pagina
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398
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398 Umberto Valente
il Sig.r Cardinale Luigi Lambruschini, Segretario di Stato., e de1 Brevi di S. Santità Papa Gregorio XVI, felicemente regnante, egualmente munito di pieni poteri delia Santità Sua la convenzione del seguente tenore:
In nome della Santissima Trinità;
Sua Santità papa Gregorio XVI e S, M. Carlo Alberto Re di Sardegna, animati dal desiderio di fissare le discipline, che-dovranno regolare d'ora in poi, in tutti li domimi della Pregt/ma M. S., la immunità personale degli ecclesiastici, che avessero la disgrazia di rendersi colpevoli di qualche reato, avendo preso li opportuni accordi, e dovendosi stipulare la relativa convenzione, hanno munito de1 loro stessi poteri:
S. Santità: VEminentìssimo Sig/r Cardinale Luigi Lambruschini, Suo Segretario di Stato e de* Brevi, gran priore del S, Ordine Gerosolimitano in Roma, Gran Croce di S. M. ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc. ,
E S. Maestà: il Sig/r Conte Federico Broglia, suo inviato straordinario, e Ministro Plenipotenziario presso la S. Sede, Cavaliere di varii distinti ordini, ecc.
I quali, dopo essersi cambiate le loro rispettive plenipotenze, debitamente spedite, hanno convenuto nei seguenti articoli:
Art. 1. Avuto riguardo alle circostanze dei tempi, alla necessità della pronta amministrazione della giustizia, ed alta mancanza dei mezzi corrispondenti nei Tribunali Vescovili, la Santa Sede non farà difficoltà che i Magistrati laici giudichino gli ecclesiastici per tutti i reati che hanno la qualificazione di crimini, a termini delle leggi vigenti nelli Stati di S. M.
Pei reati qualificati delitti dalle stesse leggi, commessi dagli ecclesiastici, eccettuati quelli che si commetteranno in materia di finanza, conoscerà la Curia del Vescovo.
Dei reati qualificati contravvenzioni, come pure di tutti i delitti in materia di finanza commessi da ecclesiastici, conosceranno i Tribunali laici, limitandosi però ad applicare la pena pecuniaria che fosse per quei reati stabilita, senza aggiunta d'altra pena corporale sussidiaria,
- Art. 2. La S. Sede non farà neppure difficoltà che dal giudice laico si giudichi qualsiasi delitto preveduto dalle leggi di S. M. allorché sarà commesso da un ecclesiastico, di complicità con un individuo laico.
Art. 3. In caso di una condanna alia pena di morte sentenziata contro d'un ecclesiastico, gli atti del processo, e la sentenza verranno comunicati al Vescovo per la degradazione del condannate', a termini dei sacri canoni.
H Vescovo che non trovi a far osservazione su di essi, addiverrà, senza ritardare inutilmente il corso della giustizia, e nel termine non più lungo di un mese, all'atto della degradazione, Nel caso poi in cui si rivelassero dal processo gravi motivi in favore del condannato, senz'emanare alcun provvedimento, rassegnerà immediatamente le sue osservazioni a S.M. I rilievi fatti dai Vescovo in un coi documenti del processo, verranno, dfordine di S. M. rimessi alla discussione d una Commissione composta di tre Vescovi dei Regi Stati, con facoltà Apostolica, approvati da S. Santità sulla proposta che verrà fatta dalla Maestà Sua del doppio del numero necessario.
Se la Commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà immediatamente il medesimo, perchè provveda senz'altro replica ed esitazione allatto della degradazione, e ne darà al tempo stesso notizia al Governo di S. M. per sua norma. Da foie risoluzione non verrà in alcun caso ammesso l'appello; qualora però la Commissione trovasse fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà un motivato rapporto a , M. raccomandando il condannato alla sovrana clemenza.