Rassegna storica del Risorgimento

CARLO ALBERTO RE DI SARDEGNA ; STATO PONTIFICIO
anno <1941>   pagina <399>
immagine non disponibile

Un documento del periodo albertino 399
Art, 4. Trattandosi di reati commessi da persone ecclesiastiche., il titolo dei quali importi la pena dei lavori forzati, verrà ad essa surrogata nella condanna la pena della reclusione, o della relegazione, senza che vi possa essere aggiunta veruna esemplarità, salvo però gli effetti, che in ordine alla privazione di tutti, o di parte dei diritti civili, avrebbe prodotto la condanna al genere di pena corrispondente al titolo del reato*
Art. 5. Per l'eminente pietà della M. S la pena della reclusione, ed anche della relegazione pronunziata contro ecclesiastici, verranno da loro scontate in luoghi ad essi specialmente destinati e separati dagli altri condannati a quelle pene.
Art. 6. Egualmente la Maestà Sua ha disposto di destinare, per quanto lo per­metteranno le località, un luogo apposito per la preventiva detenzione degli ecclesiastici, e di provvedere inoltre, così nell'arresto, come nella traduzione in carcere di tali persone, si usino tutti i riguardi opportuni.
Art. 7. Nel far procedere agli arresti degli ecclesiastici inquisiti di delitti, se ne darà avviso ai Vescovi, tosto che i detti arresti siano stati operati.
Art. 8. Con la presente convenzione non s'intenderà in alcuna parte derogato alle regole stabilite dal diritto comune, e dai Concordati conchiusi in addietro con la Santa Sede riguardo alle persone, alle quali competono i privilegi chierleali, ed atte condizioni a cui esse debbono uniformarsi per essere ammesse a godere di tali privilegi, come del pari i detti Concordati s'intendono rimanere in pieno vigore in tutte le parti, a cui non viene derogato con questa convenzione.
Art. 9. La presente convenzione verrà notificata da ambe le parti contraenti, le ratificazioni scambiate entro il termine d'un mese a datare dal giorno della stipulazione.
In fede di che i detti plenipotenziarii l'hanno firmata, vi hanno apposto i sigilli dei loro stemmi.
Fatto in doppio a Roma, questo dì 27 del mese di marzo 1841.
L. S. L. CARDINAL LAMBBDSCHINI
L. S. D. FEDERICO BROGLIA DI MOMBELLO.
Avendo Noi veduta la convenzione qui sopra, ed approvandola in tutte le sue parti, l'abbiamo accettata, confermata e ratificata, come per le presenti l'accettiamo, e confer­miamo, e ratifichiamo, promettendo in fede e parola di Re di osservarla, e farla osservare.
In prova del che abbiamo firmato le presenti, queste fatte controsegnare dal Conte Solaro della Margherita Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran del Cordone Religioso e Militare Ordine Nostro di SS. Maurizio e Lazzaro, Gran Croce dell'Ordine di San Gre­gorio Magno, Cavaliere dell'Ordine Pontificio di Cristo, Gran Croce dell'Ordine Spagnuolo d'Isabella la Cattolica, dell'Ordine del merito di San Giuseppe di Toscana, e dell'Ordine di Leopoldo del Belgio, Commendatore dell'Ordine della Stella Polare di Svezia, Nostro Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Notaio della Corona, Sovrintendente Generale delle Porte, ed abbiamo fatto apporre alle presenti il sigillo delle nostre armi.
Dato in Torino, li 2 del mese dì aprile 1841 e del Regno Nostro l'undecimo.
Conforme all'originale.
F./to CARLO ALBERTO L. S. SOLARO DELLA MARGHERITA.