Rassegna storica del Risorgimento

STORIOGRAFIA
anno <1941>   pagina <431>
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Libri e periodici 431
Così, le discussioni del '61, o la celebre formula cavottniana. Era realistica ed uto­pistica, finiscono per apparirci veramente* come prima e netta presa di posizione del liberalismo italiano e del Governo di fronte al problema del potere temporale e di Roma capitale ; la Convenzione di Settembre e relative conseguenze, come pagina saliente e dolorosa della lotta, ed, insieme, inefficace ed infelice tentativo di composizione della medesima sul piano internazionale al di sopra ed all'infuori del principale interessato, il Pontefice; la Legge delle Guarentigie, come utile ripiego temporaneo, ma insussistente pretesa di soluzione unilaterale; ed, in ultimo, l'interrogazione Bovio del 1887, come indice sintomatico di primo e prematuro avviamento, da ambe le parti, a mettere il problema e gli attesi e desiderati sviluppi dissolventi su base meramente bilaterale.
un fatto, che, in tal modo, il punto di massima decisivo era, ormai, nettamente raggiunto, e ce ne danno prova indiscutibile, tanto il lento ed abilissimo mutar di tono dei documenti pontifici, ove con colorazione sempre più evidente ci si volge ad imposta­zioni di carattere diretto fra Santa Sede ed Italia, ovattando, via, via, sempre più, con cauto ma continuo moto, superstiti risonanze universalistiche ed integralistiche, quanto il formarsi evidente di una nuova e concorde opinione pubblica italiana verso il Vaticano, ed il relativo delincarsi di una politica benevolmente conciliante. Ed infatti, la formula risolutiva doveva, in un certo modo ed in un certo senso, dar ragione ad entrambi i competitori, in un clima di stabile equilibrio, che costituisce, forse, unico vero ed auten­tico commento storico all' insieme del non breve e non semplice contrasto. Fra teorici e settari postulati liberali, caratterizzati da estremi sviluppi di gretto e dottrinario giurisdizionalismo antitemporalista, e miopi ed ostinatamente intransigenti tendenze reazionarie a carattere ultratemporale, fra voglie insane, ingiuste ed erronee d' imposta­zione unilaterale, ed inconcludente e confusionario richiamarsi a non necessarie spinte ultramontane, non dovevan esservi né vinti, né vincitori. Che, con saggezza che ha del manzoniano, la felice composizione risultò tipicamente intermedia. Fu essa raggiunta per accordo diretto delle parti, dietro mutuo e definitivo riconoscimento sovrano dei possessi attuali, e, però, su base anche innegabilmente temporalistica.
Così il Pontefice, debitamente e spiritualmente compensato pei territori perduti, mentre ammette l'indissolubile annessione di quelli al Regno, viene definitivamente riconosciuto da parte dell' Italia vero e proprio Sovrano di un vero e proprio Stato, poiché, a parte il valore stesso della lettera, è chiaro, che l'esiguità del territorio e del numero dei sudditi non tango in nulla e per nulla la consistenza giuridica stessa del concetto di piena sovranità e quindi di piena sudditanza politica.
Corona vasi, in tal modo ed anche moralmente, l'imponente e commovente monu­mento della tanto attesa e sospirata Unità d'Italia, salvi restando, in tutto e per tutto quei diritti di assoluta indipendenza, che la Chiesa non può e non deve non reclamare e difendere per la piena e fedele estrinsecazione del suo stesso mandato divino. E, del resto, oggi appare ben chiaro, che vera e propria interruzione della sovranità pontificia, del potere temporale, non vi fu, anche perchè la Legge delle Guarentigie rimase di fatto, ed era facile prevederlo, senza effetto, come quella che tendeva ad una sistemazione di autorità, senza possedere i. mezzi di imporla all'altra parte. Nei quali riguardi mette pur conto di riferire caratteristici rilievi balzanti dalla Relazione del Governo alla Legge 27 maggio 1929, n. 810, ove, fra l'altro, e molto autorevolmente ed acutamente si dice: Colla mancata accettazione della Legge delle Guarentigie da parte del Sommo Pon­tefice si ebbe questa situazione penosa e in taluni momenti pericolosa: che il Capo della Chiesa Cattolica non riconosceva né il Regno, né Roma capitale del Regno d'Italia. Ci furono degli alti e dei bassi, dello tensioni e dei silenzi, ma la posizione giuridica non fu mai modificata; sempre la Santa Sode proclamò che la Leggo delle Guarentigie non aveva risolto e non poteva risolvere il problema della sovranità visibile ed effettiva del Sommo Pontéfice. Tuttavia, la stessa non riconosciuta e quindi inefficiente Legge delle Guarentigie (inefficiente ai fini dei rapporti fra Italia e Santa Sede) aveva creato una specie di sovranità della Santa Sede. Nella Legge del 13 maggio 1871 erano stati