Rassegna storica del Risorgimento

anno <1941>   pagina <707>
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Documenti militari 707
DOCUMENTI MILITARI
Una recente circolare, apparsa nella dispensa 44 del Giornale militare ufficiale del 28 agosto tu s., richiama l'attenzione sugli inconvenienti creati dalla dispersione dei documenti di guerra e degli archivi di alte personalità militari fuori della loro naturale sede, l'Ufficio storico dello Stato maggiore, e stabilisce precise disposizioni al riguardo. Per opportuna norma e perchè sia ottemperato a quanto l'autorità militare richiede si porta a conoscenza dei Presidenti dei comitati dell'Istituto e dei Direttori dei Musei del Risorgimento la circolare stessa.
Da qualche tempo direzioni "di musei, di archivi o di altre istituzioni del genere si rivolgono direttamente ai comandi di grandi unità operanti per ottenere carte di carattere militare dell'attuale guerra per le proprie collezioni o procurano di assicurarsi documenti esistenti presso alte personalità militari. È stato inoltre notato come di frequente anche singole persone tendano a costituirsi archivi propri con atti in loro possesso a cagione delle funzioni esercitate. Poiché motivi di evidente interesse vie­tano che tali carte siano consegnate a privati, sottraendole così all'unico ente incaricato della conservazione dei carteggi di guerra, con riferimento alla circolare n. 3040 R. del 17 aprile 1925 del ministero della guerra (Gabinetto: segreteria militare), sul rior­dinamento e conservazione del carteggio di guerra e sui documenti di carattere ufficiale e di carattere storico, e all'art. 56 della Raccolta di disposizioni permanenti) 1932X, fase. 6, Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico, e in analogia a quanto è sancito per i documenti pertinenti allo Stato dalla legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli archivi del Regno, sì dispone:
1. È fatto assoluto divieto di cedere direttamente agli enti privati, qualsiasi denominazione od ufficio questi abbiano, carte ufficiali appartenenti a comandi militari, territoriali od operanti. L'unica sede che può e deve accogliere tali carte è l'ufficio sto­rico dello stato maggiore, che ha tra i suoi compiti quello di raccogliere e conservare nel proprio archivio la documentazione di quanto ha operato il R. Esercito.
2. Ogni domanda del genere deve essere esaminata dal predetto ufficio* il quale potrà consentireesclusi sempre gli atti aventi prevalente carattere di docu­mentazione ufficiale riservatala cessione di copie, mai di originali, di carte che per la loro origine e qualità non risultino di particolare interesse ai fini della documenta­zione storica affidata all'ufficio stesso. Le autorità militari, in obbedienza a quanto disposto dalla circolare u. 319 giornale militare 1921, provvederanno ad informare Io ufficio storico dell'eventuale esistenza di tali documenti in sede non competente.
3. Tutti coloro che abbiano esercitato funzioni di comando di grandi unità o coperti incarichi equivalenti sono tenuti a versare, all'atto della cessazione dalle rispet­tive funzioni o dal servizio, analogamente a quanto dispongono la ricordata .circolare n. 3040 e l'artìcolo 12 della leggo 22 dicembre 1939-XVIII, all'ufficio storico, i docu­menti da essi temporaneamente conservati per causa delle proprie funzioni. Uguale obbligo è fatto agli eredi ove il detentore sia deceduto prima di eseguirne la consegna. I singoli comandi territoriali avvertiranno per il necessario esame dei documenti e per il loro ritiro l'officio storico dello stato maggiore, il quale vi provvederà direttamente o con la collaborazione dei comandi stessi.
4. Qualora earte personali (diari, memorie, lettere, ecc.) di importanza eterica o di particolare rilievo per gli individui o gli avvenimenti ai quali si riferiscono si tro­vino in possesso d'elle persone ricordate nel precedente articolo, i detentori delle stesse sono invitati a darne copia o conoscenza all'ufficio storino.
H Sottosegretario di Stato: Scoiano .