Rassegna storica del Risorgimento

BASSI UGO
anno <1941>   pagina <821>
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L'Episcopato bolognese e gli avvenimenti del 1848 e 1849 821
del presidente del tribunale di Bologna, Ferdinando Speroni (13 marzo 1849, n. 23), con la quale l'arcivescovo era invitato ad aderire" alla pro­cedura stabilita per la consegna, l'Oppizzoni rispose (16 marzo) cosi:
L eseguimento della Circolare di Giovita Lazzarini, cui accenna il foglio di V. S. Il Ima in data 13 core ai oppone direttamente agli ordinamenti del diritto civile, cano­nico e divino, come ai pare specialmente dal Tridentino ses. 25, cap. 20 de res, ivi: Ecclestae et personarum ecclcsiasticarum immunitatum Dei ordinatione et canoni cìs sqnc-lionibus coslitutam. Laonde ove vogliasi assolutamente l'effetto di detta Circolare, la mia Cancelleria anziché eseguire una consegna di tal sorta si assoggetterà a uno spoglio, emettendo una salutare protesta preservativa dalle comminate censure. {Cancellato nella minuta: ed io ripeterò col divin Maestro: haec est ìiora vestra).
In ultimo rammentando a V. S. Illma il disposto del cap. 2 X de FOT. compet. mi dico con piena stima, ecc.
Una nuova circolare del Lazzarini (25 marzo 1849, n. 14132), esige la consegna anche dell'intero archivio del Tribunale ecclesiastico, circolare seguita da altra del 27 marzo 1849 (n. 14520), nella quale, premessa la necessità di sottrarre dai soprusi, angherie e venalità delle Curie ma­terie affatto aliene dalla santità del carattere dei Vescovi, rileva che l'opposizione è dovuta da bassi fini di turpi guadagni. Ordina, quindi, ove la consegna incontrasse ostacoli, di far nso della forza.
E dove si trovi chi ardisca reo di manifesta resistenza ai vostri ordini (cioè del presidente del tribunale), o chi trafughi, o sopprima carte, che interessano la giustizia; chiunque esso sia, voi non dovete riconoscere in lui altri che un delinquente, e ordinare che si proceda a suo carico nei modo prescritti dalle leggi in vigore.
Per la Curia arcivescovile di Bologna non fu necessario ricorrere a tali estremi. Sono in atti le due proteste del cancelliere civile e di quello criminale, nonché un'altra di carattere generico, postillata da abbon­danti citazioni canoniche, che precedettero Io 'spoglio degli atti del Tribunale ecclesiastico.
Eccole:
PROTESTA DEL CANCELLIERE CIVILE
Dichiaro e protesto di non poter eseguire la richiestami consegna della posizione delle cause pendenti in questa Curia, perchè la giurisdizione dei Vescovi, e la costitu­zione dei Tribunali Ecclesiastici per giudicare le cause di loro pertinenza è un punto d'inveterata, e tutt'ora vigente disciplina della Chiesa confermata da tutti i canoni dei Concini Ecumenici e particolarmente dal Tridentino Sess, 25 cap. de redor.
prima potranno, senza pericolo di vita, e ad astenersi intanto da tutti gli atti di ostilità contro i sudditi del legittimo principe ed agli atti contro i beni, i diritti, le persone eccle-siasticìie. La scoperta di tale documento condusse (8 aprile 1862) àU'nrresto del Canzi, e alla sua condanna (8 maggio 1862) in Corte d'Assise a Bologna, a 3 anni di carcere e a lire 2300 di multa. La pena fu espiata in gran parte nel reclusorio di Pallanza, essendosi il Canzi rifiutato di chiedere la grazia sovrana.