Rassegna storica del Risorgimento

POERIO CARLO
anno <1943>   pagina <510>
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510 Libri e periodici
locale venne infatti riformata e, mentre per l'amministrazione comunale, si ritor­nava quasi integralmente al sistema di Pio Vii, importanti innovazioni si ebbero nel campo dell'amministrazione provinciale, attraverso l'istituzione dei Consigli pro­vinciali e delle Commissioni amministrative, i cui membri erano rispettivamente scelti dai Consigli comunali e provinciali. Ben presto però l'attuazione del Memo­randum nella sua parte quarta, concernente l'amministrazione centrale, fu tralàS sciata dato che anche gran parte delle potenze, che lo avevano proposto, avevano finito per abbandonarlo. Con questo però non si arrestò l'opera di riforma di Gregorio XVI: notiamo al riguardo lo snellimento dell'esercizio del potere centrale, attraverso la scissione della Segreteria di Stato in due parti (Chirografo 20 feb­braio 1833), ed il regolamento sulla giurisdizione contenziosa nelle materie ammini­strative (Editto 25 luglio 1835).
Con Pio IX sì inizia un periodo di grande importanza nella storia dello Stato pontificio. Il Pontefice intraprese lo studio del Memorandum del 1831, e proce­dette man mano alla sua attuazione nei punti lasciati inattuati. Cosi, accanto alle riforme nel campo dell'amministrazione locale, si venne ad instaurare un siste­ma di amministrazione centrale abbastanza moderno con una Consulta (M. P. 14 ottobre 1847), poi Consiglio di Stato (M. P. 10 maggio 1848), a basi liberali ed un'organizzazione ministeriale ben determinata e quasi rispondente ai principi del sistema instaurato e sviluppato in Francia (M. P. 12 giugno 1847 e 29 dicembre 1847). Si cercò quindi di uniformare man mano il sistema governativo ai principi contenuti nello Statuto del 14 marzo 1848. Ma l'opera riformatrice di Pio IX era minata da un equivoco fondamentale, dato che nel suo liberalismo vi era stato sempre un punto di naturale fermata: il punto ove finiva il principe e cominciava il Pontefice (De Sanctis); d'altra parte Pio IX tenne a dichiararlo in più occasioni che voleva essere nientaltro che un buono e retto amministratore (Allocuzione 29 aprile 1848. Circolare Gizzi 24 agosto 1848). Ciò doveva portare naturalmente a quei moti per cui il Pontefice fu costretto ad abbandonare Roma. Da questo mo­mento si può dire che cominci un periodo nuovo essendosi avuta la definitiva chiarifi­cazione nella incerta situazione creatasi.
Quello che è notevole però è che, anche dopo il suo ritorno e nella nuova situa­zione, il Pontefice non abbandonò l'opera di riforma iniziata, sia pure con criteri diversi, e ne fissò i principi nella notificazione 12 settembre 1849. Riguardo alla amministrazione centrale si parlò dell'istituzione di un Consiglio di Stato che darà il suo parere sopra i progetti di legge che siano sottoposti alla sanzione sovrana; esa­minerà tutte le questioni pia gravi di ogni ramo della pubblica amministrazione sulle quali sia richiesto del parere da Noi e dai nostri Ministri (Editto 10 settembre 1850); e della istituzione della Consulta di Stato per le Finanze, che sarà intesa sol preventivo detto Stato e ne esaminerà i consuntivi pronunciando le relative sentenze sindocatorie, oltre ad altri pareri in materia finanziaria. La Consulta doveva essere composta da Consiglieri scelti su note dei Consigli provinciali (Editto 28 ottobre 1850). Riguardo all'amministrazione provinciale si mantennero i Consigli provinciali e le Commissioni amministrative, ma si modificò il sistema di nomina di quelli; infatti: / Consiglieri saranno scelti da Noi sopra liste di nomi proposti (direttamente) dai Consigli Comunali (Editto 22 novembre 1850). L'amministrazione comunale fu variata in senso liberale : Le rappresentanze e le amministrazioni municipali saranno regolate da più larghe franchigie che sono compatibili con gli interessi locali. Infatti l'elezione dei Consiglieri avrà per base un esteso numero di elettori avuto principah mente riguardo alla proprietà (Editto 24 novembre 1850), anziché rimanere di esclu­siva competenza del potere esecutivo. Altre riforme furono preaununciate. L'esecu­zione di queste riforme, con apposito leggi, venne a costituire nello Stato pontificio un sistema di amministrazione che non si può certo considerare retrogrado e che, rispetto a quello degli altri Stati italiani, non e tra i meno pregevoli. Riguardo alla