Rassegna storica del Risorgimento
"ARCHIVIO (L') PUGLIESE DEL RISORGIMENTO ITALIANO"; PUGLIA ; GIO
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1947
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Vita dell'Istituto
Art. 5. - L'ammissione all'Istituto deve essere approvata dalla Giunta sia per i soci ordinari che per i soci vitalizi. Ogni socio è tenuto a pagare L. 200 all'anno. L'obbligo è triennale. Il socio che non abbia disdetto l'associazione almeno tre mesi prima del compimento del triennio s'intende riconfermato per il triennio successivo e cosi di seguito di triennio in triennio. Sono ammessi tra i soci anche enti pubblici e privati i quali saranno rappresentati da un delegato. Essi pagheranno una quota di L. 250 all'anno. Sono soci vitalizi coloro che versano una volta tanto L. 1000 se persone singole* L. 1500 se enti, con diritto a quattro volumi pubblicati in passato dall'Istituto e a tutte le pubblicazioni dal momento della iscrizione in poi. I soci vitalizi che versino L. 2000 (enti L. 2500) hanno diritto a tutte le pubblicazioni fatte nel passato dall'Istituto e a tutte le altre dal momento dell'iscrizione in poi. Il Presidente, udito il parere della Consulta, può conferire il titolo di socio onorario a coloro che abbiano in modo eminente cooperato ai fini sociali. Ogni socio ha diritto alla Rassegna.
Art. 6.-Il Presidente dell'Istituto convocherà almeno due volte all'anno la Consulta. Spetta al Presidente di convocare una volta all'anno a congresso i soci nella data e nel luogo da lui determinati, comunicando tempestivamente 1 ordine del giorno dei lavori. Il congresso si eleggerà un presidente. Al congresso sarà sottoposto il bilancio annuale dell'Istituto e sarà data relazione sull'andamento generale dell' Istituto stesso. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.
Art. 7. -1 fondi formati dalle contribuzioni dei soci vitalizi, da donazioni e lasciti all' Istituto devono essere versati alla Presidenza e costituire un fondo intangibile fino al raggiungimento della somma di L. 500.000. I fondi costituiti da contributi dei soci saranno versati alla Presidenza. Il Presidente, udita la Consulta, determinerà eventualmente un contributo straordinario da assegnare ai Comitati locali.
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BOLOGNA. Concorda con i principi generali enunciati dal Commissario per ciò che concerne la riforma dello statuto dell'Ente, soprattutto circa l'opportunità di mantenere l'Istituto nella linea di una decisa apoliticità o, per usare una parola assai brutta ma entrata nell'uso, apartiticità, essendo impossibile prescindere dalla politica in quanto categoria in sede di trattazione storica. Per ciò che concerne l'autonomia locale, essa è ottima cosa anche per enti come il nostro, ma si ritiene opportuno non esagerare, col pericolo di perdere il vantaggio della coordinazione al centro e di frammentare le iniziative della periferia. Sembra conveniente lasciare che i comitati alla periferia lavorino secondo iniziative proprie (e a tal fine si proporrebbe di lasciare alle casse locali il 25 delle quote sociali), ma non si pensa mìnimamente di rinunciare a un impulso che venga dal centro in quanto valuti dall'alto il complesso dei bisogni e delle attività.
W. *
CUNEO. ~ Opinione prevalente è che il nuovo statuto abbia ad essere discusso ed approvato dai rappresentanti dei comitati locali, contrariamente a quanto si ritiene in altri comitati, ove si preferisce attendere lo statuto nuovo per deliberare poi l'adesione e formare i consigli. Al Comitato di Cuneo questo non pare logico, perchè poi sorgerebbe la discussione sulla legittimità di uno statuto sociale che non fosse stato discusso e approvato da una rappresentanza valida dei soci