Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVI COMUNALI ; FONTI
anno
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1950
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pagina
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247
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SAGGIO DI FONTI PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO IN INVENTARI DI ARCHIVI COMUNALI
L'art. 73 del Regolamento sugli Archivi, approvato con R. D. 2 ottobre 1911, n. 1163, stabilisce che i Comuni debbano trasmettere una copia dell'inventario dei loro archivi all'Archivio di Stato di Roma. In realtà, il consegnatario di queste copie dovrebbe essere l'Archivio Centrale dello Stato, essendo evidente l'intenzione del legislatore di accentrare in un fondo di carattere nazionale l'indice degli archivi di tutta Italia (in questo senso, anzi, potrebbe modificare l'accennata disposizione il futuro regolamento alla Legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato). Non si comprenderebbe, altrimenti, la funzione attribuita ali*Archivio di Stato di Roma, archivio istituzionalmente non diverso da quelli di Milano o di Firenze o di Napoli.
Si aggiunga che lo stesso art. 73 prescrive che altra copia dell'inventario degli archivi comunali venga trasmessa all'Archivio di Stato nella coi circoscrizione sono compresi i Comuni (e, quindi, per la zona romana, all'Archivio di Stato di Roma: il quale verrebbe cosi ad avere due copie degli inventari dei Comuni compresi nella propria circoscrizione): prescrizione che chiarisce bene la funzione attribuita allo Archivio di Stato di Roma di costituire una raccolta generale: attribuzione, dunque, da Archivio Centrale dello Stato.l)
La vigilanza sugli Archivi comunali, benché attualmente esercitata con assidua e intelligente accortezza, che lascia bene sperare per l'avvenire, non ha fatto, a termini di legge, molti progressi rispetto al passato. Si tratta ancor oggi di un'alta. generica ingerenza dello Stato, la cui manifestazione più tangibile è l'obbligo della inventariazione.
Nello Stato Pontificio per non ricordare che uno degli antichi Stati italiani soltanto nello scorso secolo gli Archivi comunali cominciarono ad essere oggetto di qualche cura. Mons. Benvenuti, Visitatore Apostolico degli Archivi, emanò il 20 dicembre 1825 un regolamento, che fu il primo e l'unico dell'epoca moderna, a parte celebri costituzioni pontificie.
Il regolamento stabiliva che la sorveglianza sugli Archivi comunali fosse esercitata straordinariamente con la visita di un ispettore governativo, a spese de) Comune, e normalmente dai Governatori. Era, in fondo, quanto prescriveva il motuproprio 31 maggio 1822 sulla disciplina dei notai e degli archivi, argomenti sempre congiunti nell'archivistica pontificia. Il regolamento del 1825 prescriveva la creazione di Archivi nei capoluoghi di provincia, nelle città di governo distrettuale e nelle località in cui era fissata la residenza dei Governatori: archivi, però, riservati alla custodia degli atti contrattuali. La proprietà e il carico degli archivi rimanevano ai Comuni, i quali avevano diritto di nominare un archivista tra i notai del luogo, salvo l'approvazione del Prefetto degli Arcuivi in Roma.
I ) Nella Guida dell'Archivio di Stato di Roma e dell'Archivio del Regno d'Italia, di .ARMANDO LODOLINI, Roma, Biblioteca d'Arte Editrice, 1932, gli inventari degli Archivi comunali sono indicati fra il materiale di pertinenza dell'Archivio del Regno (ora Archivio Centrale dello Stato).
II precedente Regolamento (R. D. 9 settembre 1902, n. 445) prescriveva all'art, 69, il deposito di una copia degli inventari degli Archivi comunali presso il solo Archivio di Stato della propria circoscrizione .