Rassegna storica del Risorgimento

1847-1848 ; CHIESA ; SARDEGNA (REGNO DI) ; STATO PONTIFICIO
anno <1951>   pagina <11>
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Problemi di politica ecclesiastica, ecc. Il
manifestazioni dell'infima plebe ad essi favorevole , i Gesuiti sospesero la loro partenza decisione pericolosa, che esacerbava l'ostilità contro di essi e poteva produrre a una collisione nel popolo formata forse ad arte dai più caldi loro aderenti. A sedarla vano sarebbe riuscito 1 intervento della Guardia civica, i cui comandanti avevano dichiarato di non poter rispondere dei loro battaglioni, nel caso che venisse ad essi ordinato di proteggere i Gesuiti . i)
Lo scioglimento della Compagnia venne finalmente deciso con l'autorizzazione del Papa 2) proprio nei giorni in cui maggiore era l'entusiasmo del pubblico per l'in­gresso dell'esercito sardo in Lombardia;3) e si attuò senza il minimo inconveniente, pur rimanendo molti Padri in città, ritirati a vita privata.4)
Ma quando la misura, che lo Stato Pontificio era stato costretto ad adottare, fu codificata a Torino, dopo essere stata votata dalla Camera nella prima sessione del Parlamento, con la legge del 25 agosto 1848, la Santa Sede elevò vibrate lagnanze. Si colpivano in quel decreto la Compagnia di Gesù e le Dame del Sacro Cuore, esclu­dendole dal territorio del Regno, fatta eccezione per le case che le Dame avevano in Savoia, e si disponeva l'incameramento dei loro beni.s)
La nota pontificia era impostata sulla dolorosa osservazione che si fosse autenticato con apposita disposizione di legge un fatto che nel suo primo avvenimento sembrava doversi riguardare come cagionato da un'avversità, di tempi o di circostanze, la quale proruppe con forza tanto imperiosa, da imporre straordinariamente al potere e all'autorità dei governi . A questo primo rilievo seguiva una serie di con­siderazioni destinate a mettere in evidenza il contrasto tra le disposizioni contenute nel decreto 25 agosto e gli articoli fondamentali dello Statuto promulgato il 4 marzo.
Bandire a dallo Stato società religiose che vi avevano legittimo soggiorno , to­gliere <c ad esse i beni loro proprii , infine a violentare gl'individui di una tra le mede­sime nello stesso delicatissimo punto dei voti da loro fatti al Signore Iddio nella reli­giosa professione : tutto ciò era da ritenersi, secondo la Santa Sede, inconciliabile coll'art. 26 dello Statuto, secondo il quale la libertà individuale era garantita, con l'art. 27, che affermava essere il domicilio inviolabile, e infine con 1 art. 29, in cui era dichiarato che tutte le proprietà scnz'alcuna eccezione erano inviolabili.
Oltre a ciò la Santa Sede obiettava che, le corporazioni religiose facendo parte della famiglia ecclesiastica e i beni posseduti dagli stabilimenti ecclesiastici e religiosi entrando nella categoria dei beni della Chiesa, nessuna misura poteva esser presa a loro riguardo senza l'intervento della potestà ecclesiastica. Ad avvalorare tali asser­zioni la nota citava l'art, 433 del Codice Albertino, dove era la definizione di beni della Chiesa, e l'art. 436, col quale era stabilito che i beni della Chiesa non potevano essere amministrati ed alienati a se non colle forme e colle regole che loro son proprie, ossia colle forme e regole canoniche . Si ricordavano esempi recenti, nei quali il governo
*) Rapporto Pareto, 18 marzo 1848, n- 320.
-) Rapporto Pareto, 29 marzo 1848, n.33l. Ti card. Castracane era stato incarica­to dal Pontefice di comunicare il sovrano volere al padre generale Giovanni Roothaan.
*) Nel rapporto del 31 marzo 1848, n. 832, il Pareto rilevò: È tuttavia rimar­chevole che nel mentre si decretava in Roma stessa col consenso del Papa lo sciogli­mento di questa Corporazione Religiosa, si disapprovi ciò che venne fatto altrove per ottenere il medesimo intento.
4> Rapporto Pareto, 1 aprile 1848, n. 334.
) Boccio, op. cit., voi. I, p. 275 e sgg.; JKMOLO, Chiusa e Stato, cu., p. 75 e sgg.