Rassegna storica del Risorgimento

1847-1848 ; CHIESA ; SARDEGNA (REGNO DI) ; STATO PONTIFICIO
anno <1951>   pagina <16>
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16 Romolo Quazza
6. - Nel novembre del 1847 il conte Avet, ministro di grazia e giustizia, pre­sentò al Ministro degli affari esteri una nota, nella quale esponeva la necessità di modi­ficare l'intera legislazione riguardante i sudditi ecclesiastici Ormai non si poteva trattar più di argomenti isolati e staccati, quali la soppressione della giurisdizione mauriziana o la revisióne degli scritti destinati alla stampa: il quadro doveva essere esaminato nel ano complesso. Infatti, di fronte olle idee fondamentali di eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, che erano alla base del rivolgimento politico e che qualche settimana dopo dovevano essere dallo Statuto esplicitamente affermate,l) cadevano le disposizioni particolari, che la convenzione del 1841 aveva rispettate. La competenza dei tribunali vescovili nelle cause relative ai riti, al matrimonio, alle decime, al patro­nato ecclesiastico, il diritto di asilo, il privilegio, per il quale un ecclesiastico non poteva essere imprigionato per debiti, la facoltà concessa olla Chiesa di imporre oneri ai fedeli a vantaggio dei vescovati, delle parrocchie e dei benefizi: tutto ciò era tra le cose desti­nate a scomparire. Così pure l'emancipazione degli acattolici, l'uguaglianza loro nei diritti civili e politici con gli altri cittadini doveva portare necessariamente all'aboli­zione dei reati di eresia, di bestemmia, di inosservanza dei precetti ecclesiastici.2) Il clero stesso era in gran parte disposto a rinunciare ai privilegi eccezionali, dei quali aveva goduto, pur di poter essere considerato pari a tutti gli altri cittadini in tutti i diritti politici e civili.3) Riprendendo perciò gli argomenti già toccati dall'Avet, ma estendendone la portata, il Guardasigilli del gabinetto BalboPareto, conte Federico Sclopis, fece dunque presente il 4 maggio, con una memoria diretta al Ministro degli affari esteri, la necessità improrogabile di risolvere la questione. Stava per aprirsi il Parlamento e non era difficile prevedere che il sussistere, anche in piccola parte, dei privilegi del clero avrebbe offerto immancabilmente occasione di istanze e di oppo­sizioni vive . Importa dunque grandemente rilevava Io Sclopis che per evitare su una materia così delicata delle discussioni e delle collisioni che non avrebbero
l) Gli articoli dello Statuto albertino maggiormente contrastanti con i privilegi ecclesiastici erano gli articoli 24, 68, 71. Art. 24: Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi. Art. 68: La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici, che Egli istituisce. Art. 71: Ninno può essere distolto dai suoi giudici naturali. TJon potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.
-) BIANCHI, op. eit., voi V, p. 105 e sg.; voi. VI, p. 353 e sg.
3). Il Boccio, op. eli., voi. I, p. 269 e sg. ricorda proteste e suppliche rivolte dal Clero per ottenere la completa parificazione dei diritti in occasione della pubblicazione della legge comunale, nella quale all'art. 39 si escludevano dalle liste elettorali, coi mi­nori, con le donne, cogli interdetti anche coloro che non erano interamente soggetti al foro civile o militare; espressione che pareva designare gli ecclesiastici come quelli che non erano interamente soggetti alla giurisdizione statale. Nel Consiglio di confe­renza del 27 gennaio 1848 (A COLOMBO, cit.,>. 39 e sg.) si discusse in merito a una pro­testa del vescovo d'Auneey per l'esclusione del clero dal corpo elettorale nella nuova leggo comunale. Il ministro dell'interno rilevò che, ammettendo nei consigli comunali persone non oggetto al foro civile, sarebbe stato possibile che, in caso di torbidi* il Governo non avesse la possibilità di reprimerli. Il Re decise di rispondere negativa­mente. Confr. anche JEMOLO, La questiona... cit p. 26 e nota 6. À. PINELLI e P. THOMPEO, in Atti parlamentari raccolti e corredati di note e documenti inediti (Torino, 1855). riportano petizioni inviate alla. Camera da ecclesiastici invocanti l'abolizione del foro ecclesiastico, l'abolizione dell'esenzione dei chierici dalla leva, ecc.