Rassegna storica del Risorgimento
1847-1848 ; CHIESA ; SARDEGNA (REGNO DI) ; STATO PONTIFICIO
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1951
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pagina
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20
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20 Romolo Quazza
Richiamandosi alla promessa, fattagli dal cardinal Soglia a nome del Santo Padre, di un benigno esame della possibilità di concedere nuove facilitazioni al di là delle Bolle Benedettine e della Convenzione stipulata con Gregorio XVI , il Pareto si proponeva di affrontare risolutamente la questione, pregando il Pontefice a di acconsentire che in tutte le materie temporali tanto civili che criminali gli Ecclesiastici tutti siano interamente soggetti al foro secolare . Gli argomenti, ai quali egli intendeva appoggiare la sua richiesta, erano non tanto gl'inconvenienti riscontrati nell'applicazione dei concordati precedenti, ì quali pure davan luogo a nello Stato ad una concorrenza di giurisdizione, che mettendo in urto il potere ecclesiastico col civile, ridonda[va] a danno della Chiesa, del Clero e dello Stato . quanto la necessità imperiosa derivante dal nuovo ordine politico e l'opportunità di evitare le incresciose conseguenze di una soppressione proclamata dal Parlamento, a Dopo che nell'ordine pubblico delle nazioni scriveva il Pareto al dritto dei trattati sottentrarono i dritti' di natura, non poteva il sapientissimo Re che proclamare nell'interno reggimento i dritti stessi della natura, l'eguaglianza cioè del cittadino davanti* alla legge. Proclamato questo principio fondamentale dell'ordine sociale, ad impiantare il quale nessuno ignora come tutta si travagliasse l'Europa da uà secolo in qua, né come ora sia un'esigenza incontrastabile dei tempi riguardo agli Ecclesiastici de' suoi Stati, non restava alla Maestà Sua che scegliere fra queste due vie: o fingere che gli Ecclesiastici non fossero sudditi ed escluderli così dai diritti concessi ai cittadini o parificandoli nei diritti parificarli eziandio nei doveri. AI pruno partito non poteva appigliarsi il Re, poiché nel riguardare come estranei i suoi sudditi gli Ecclesiastici, avrebbe fatto un torto ai dritti della sua Corona, alla dignità della Cattolica religione, alla buona armonia della Chiesa e dello Stato, avrebbe infine condannato il sacerdozio ad una pena non meritata. Accettò intanto il secondo partito, e prima che il Parlamento promuova in proposito una legge di fatto, stimò conveniente ricorrere a Sua Santità per averne il consenso di diritto .
Dall'a immortale Pio TX, che aveva solennemente iniziata la conciliazione fra principi di libertà e principi religiosi, non sarebbe mancata l'adesione ad un principio ormai dovunque riconosciuto, cioè che l'indipendenza del culto consiste nell'esercizio indipendente delle funzioni del Ministero sacerdotale e non nell'indipendenza civile delle persone ecclesiastiche, le quali o nella qualità di membri della società civile, o coprendo qualche funzione civile possono essere come di dovere dirette e giudicate civilmente, senza che per nulla ne soffra il libero esercizio delle funzioni ecclesiastiche loro affidate dalla Chiesa. Non si trattava dunque più osservava il Pareto a di transazione tra il potere ecclesiastico ed il civile, ma della sanzione ecclesiastica d'un principio naturale esistente e prepotentemente imperante nei tempi nostri. Il rappresentante sardo a Roma riteneva dunque di poter compendiare gli argomenti sostanziali del nuovo accordo negli otto punti seguenti:
1 La competenza tra il foro ecclesiastico ed il secolare è regolata dalla qualità delia materia e non dalle persone.
2 Le cause moramente civili fra ecclesiastici e laici ed anche tra due o più ecclesiastici sono conosciute e decise dai tribunali secolari.
3 I reati di qualunque genere commessi dogli ecclesiastici contraweuendo alle leggi dello Stato sono conosciuti e decisi dai tribunali secolari.
4 Le pene applicabili alle persone degli ecclesiastici convìnti di qualche reato sono Le stesse che quelle pe' laici.
5 Si conserva intera alle curie vescovili la giurisdizione sopra le cose e sui giudizi per ragione di materia spettanti olla cognizione loro a nonna dei canoni.