Rassegna storica del Risorgimento

1847-1848 ; CHIESA ; SARDEGNA (REGNO DI) ; STATO PONTIFICIO
anno <1951>   pagina <21>
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Problemi di politica ecclesiastica, ecc. 21
6 Nelle materie spettanti al foro ecclesiastico una sentenza non è più appel­labile quando abbia esaurito il terzo grado di giurisdizione.
7 Nei giudizi di sponsali non si ammette altra prova della validità che la scritta per atto pubblico o per scrittura privata a norma dell'art. 106 al 1 del Codice Albertino.
8 I tribunali dei vescovi saranno collegiali. I giudici saranno nominati nel Sinodo ed inamovibili . *)
In sostanza il ministro plenipotenziario di Sardegna a Roma, piegandosi con buona volontà a entrare in quel nuovo ordine di idee, ebe era certamente in contrasto con la sua preparazione culturale cosa che appare dalla sua corrispondenzaprospettava il problema come una inevitabile imposizione delle circostanze, rispetto alle quali non vi era ormai altro da fare che cercar di salvare il salvabile: opportunità, quindi, per la Santa Sede di cedere di buon grado su quanto le verrebbe indubbiamente strappato.
Méntre a Roma il Pareto redigeva questo schema di convenzione, a Torino il conte Sclopis faceva esaminare lo stesso problema da ima Commissione, della quale annunziò la nomina il 26 giugno. Ne facevano parte Giuseppe Manno, Giuseppe Stara, Alessandro Pinclli, l'Armisoglio, il Girod, e la presiedeva Io stesso Sclopis. Rice­vuta comunicazione della risposta del card. Soglia alla nota presentatagli dal ministro di Sardegna, Io Sclopis trasmise al collega preposto agli Esteri, Lorenzo Pareto, i risultati dei lavori dei dotti giureconsulti, 2) unendovi le proprie osservazioni intorno a quanto nella nota pontificia si era voluto mettere in rilievo. Anche volendo ammettere obiettava lo Sclopis una differenza essenziale tra le cose civili e quelle eccle­siastiche, non era però men vero che le riforme reclamate erano talmente legate con un alto interesse d'ordine pubblico, ed avevano delle relazioni cosi dirette d'influenza con i principii generali dell'amministrazione della giustìzia, che ogni ragione voleva e un'assoluta necessità esigeva che queste materie ecclesiastiche fossero messe in perfetto accordo con questi principii civili, in maniera che esse non potessero in nessun modo rimanere indipendenti dalle imperiose esigenze nate con il cambiamento delle istitu­zioni amministrative e politiche dello Stato . E non solo l'ordine, ma la religione stessa avrebbe sofferto grave danno, venendo a mancare una soluzione opportuna e sollecita. Quattro erano gli articoli formulati e proposti dalla Commissione:
lo Le cause civili fra ecclesiastici e laici, ed anche fra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile sia per le ragioni personali che per le reali di qualunque sorta.
2 Tutte le cause riguardanti benefizi o beni ecclesiastici qualunque, come altresì quelle concernenti i diritti di nomina attiva e passiva o relative al godimento loro sono e rimangono sottoposte alla giurisdizione civile e alla sua decisione tanto nel posses­sorio che nel petitprio senza riguardo alla condizione dell'individuo o corpo convenuto, e senza distinzione tra i beni mobili e immobili, come decime e simili annue prestazioni.
3 In tutti i cast di reati, così di esimilo come di delitti e contravvenzioni, l'eccle­siastico inquisito non potrà giovarsi di veruna derogatoria dol giudice secolare, e sarà soggetto alle stesse penali disposizioni stabilito pei non ecclesiastici.
4 In tutte le materie, che formano oggetto del presente concordato, gli ante­riori concordati, leggi ed usi relativi cesseranno d'aver effetto; nel resto ed in quanto alle materie in questa Convenziono non contemplate, continueranno ad osservarsi i detti concordati* leggi ed usi .3)
i) Progetto di concordato allegato al rapporto Pareto, 4 luglio 1848, cit. 2) Il CEDALA* op. ài. p. 26, indica la data del 14 loglio 1848. s) Boccio, op. cit., voi. I, p. 290.