Rassegna storica del Risorgimento
BORGHESIA ; DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; NAPOLI (REGNO DI)
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1951
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357
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La borghesia fondiaria del Regno di Napoli, ecc. 357
Stalo, privandone cosi l'ugricoltura e l'industria. Solo la Capitale aveva dei Banchi, ma essi conservavano sempre l'indole di istituti di beneficenza. Il commercio lan* guiva, per mancanza di strade, di comunicazioni in genere* per gli ostacoli doganali e le numerose barriere feudali, i pedaggi, le servitù. La legislazione finanziaria era ancora quella medievale a base di taglie, capitazioni, arrenlamenti; esistevano barriere tra provincia e provincia e dazi che giungevano ad eguagliare Finterò valore delle merci esportate.
2. L'EVERSIONE DELLA FEUDALITÀ, E LE SUE RIPERCUSSIONI ECONOMIGO.-SQCLVLI*
LA NUOVA BORGHESIA FONDIARIA
Se il Governo borbonico aveva rappresentato il mantenimento delle istituzioni medievali, il dispostismo fondato sul privilegio, quello francese, che vi segui, volle impersonare la Rivoluzione con le sue maggiori conquiste: uguaglianza civile, nuovo ordinamento amministrativo, abolizione della feudalità e dei fedecommessi, riduzione della potenza del clero, sviluppo dell'istruzione, ecc., in una parola, possibilità di progresso illimitato. Già alla dimane della conquista napoleonica Giuseppe Bonaparte assestava i primi colpi al feudalesimo. Con le leggi del 2 agosto e 1 settembre 1306 il suo governo aboliva la feudalità con tutte le sue attei-. buzioni , conservando soltanto la nobiltà ereditaria con i suoi titoli, ed abolite erano anche, senza compenso, le prestazioni personali. Si prescriveva doversi ripartire i demani feudali e delle chiese tra feudatari e Comuni, assegnando a questi ultimi i terreni prossimi all'abitato, i quali, però dovevano essere ripartiti tra i cittadini, col peso di un canone verso il Comune; i canoni in natura, già feudali, erano commutati in prestazioni pecuniarie. Con le leggi dell'll novembre 1807 e 27 febbraio 1809 un Magistrato speciale, una Commissione feudale, fu investita dell'ufficio di giudicare inappellabilmente entro l'agosto del 1810, senza forme giudiziarie, le cause feudali di qualsiasi natura.
In conseguenza, le leggi eversive della feudalità, pur riconoscendo ai baroni la piena libertà delle antiche difese, ossia dei beni baronali non soggetti ad usi civici (e di quelle costituite dopo la prammatica aragonese del 1483), li privavano dei demani universali usurpati o illegalmente alienati, ossia dei beni delle Uhi-versila (Comuni), e stabilivano che tutte le altre terre, ridotte illecitamente a difesa, fossero distribuite tra baroni e Comuni. Ma queste disposizioni, ad onta della bontà delle intenzioni, non erano prive di difetti, specie per quanto riguardava la ripartizione dei feudi demaniali tra Comuni e baroni. Esse non impartivano norme sicure per valutare diritti e compensi; stabilivano la ripartizione, non in base ai diritti che originariamente, baroni e cittadini, vantavano sulle terre, ma sul fondamento di quelli esistenti all'atto della promulgazione della legge: diritti questi ultimi, aumentati nelle mani dei baroni e divenuti irrisori nei cittadini, perchè i baroni avevano usato mutare in difesa il demanio comunale, e per la loro tendenza (come dei vassalli maggiori delle Università) ad appropriarsi di quel demanio con l'occupazione violenta, con l'alienazione illegale o col dichiararlo bene burgensalico o allodiale. In compenso del diritto pieno e di proprietà, acquistati dai baroni nelle terre loro attribuite, quelle leggi non fissavano alcun onere di riscatto o d'indennizzo a favore del cittadini che venivano privati di antichi diritti esercitati su quelle terre. Anche dopo la restaurazione borbonica