Rassegna storica del Risorgimento

LUCANIA ; STORIOGRAFIA
anno <1951>   pagina <570>
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Tommaso Pedio
liare*1) costoro murano ad innalzarsi socialmente oltre che come classe, principalmente come individui: sfrattando lTascendente che facilmente esercitano sulla massa, specie ora che il feudatario è lontato, cercano di porre in evidenza le proprie capacità -ed aspirano, unitamente al ricco commerciante ed all'intraprendente artigiano, a far parte, con la propria individualità, della pubblica amministrazione limitatamente al centro abitato ove esplicano la propria attività.2)
) Nei paesi lucani, come in genere in tutto il Mezzogiorno dltalìa, la famiglia costituisce un organismo ben saldo ed unitario mantenuto in vita dalla preponde­rante autorità esercitata del pater familias. A questi spetta l'amministrazione di tutti i beni di cui soltanto lui pud disporre. Ha il dovere ed il diritto di indirizzare i pro­pri figlinoli alla professione e al mestiere. Il figlio, che soltanto quando ha raggiunta la piena capacità fisica, comincia ad intervenire nelle questioni che lo interessano diret­tamente e che per lui compie chi esercita la patria potesias, non si preoccupa, almeno formalmente, delle intenzioni di chi per lui agisce.
In mancanza del padre, nella tutela dei minori degli anni 25 subentra il primo­genito, nel caso questi abbia aggiunto la maggiore età (25 anni) o, mancando tale requisito, la madre, assistita da un parente prossimo di sesso maschili* della famìglia del marito (cfr. doc. n. 2 e 7 in appendice al mio Contributo alla storia della Locatiti Personae, cit.).
Questo complesso diritto spettante al padre comprende insieme protezione rappresentanza, amministrazione. Sebbene dopo i 25 anni la patria potestas cessi formalmente di essere esercitata e il giovane, pur potendo contrarre nei confronti di terzi una qualsiasi obbligazione di cui egli, e non il padre* è responsabile, pur tutta­via il padre continua ancora ad esercitarla.
Quanto poi alla trasmissione della proprietà, cosi come isi evince dai numerosi atti notarili dell'epoca che ho consultato, essa viene trasmessa aduno solo dei discen­denti il quale subentra, alla morte del padre, nella guida della famiglia ed è tenuto a contrarre matrimonio ed a rimanere in paese. Con lini fratelli e gli zn, preti e genti­luomini di campagna, attendono alla amministrazione della terra. Per non sminuzzare il patrimonio avito, agli altri non è consentito di contrarre matrimonio: anche se sono preti, ai contentano di convivere con concubine dalla quale nascono coloro che diven­teranno gli uomini di fiducia della famiglia. Nel caso in cui il fratello che ha contratto legittimo matrimonio non abbia figli, viene riconosciuto e legittimato uno dei tanti figli naturali che circolano per la casa. H capo della famiglia riconosciuto da tutti i suoi membri, è colui che ha contratto legittimo matrimonio.
Sempre per non dimezzare e diminuire la ricchezza immobiliare del nucleo familiare, le donne vengono dotate con danaro, 50-60 ducati, quasi mai con beni immobili.
Oltre i numerosi, importantissimi atti notarili dell'epoca che si conservano nella Sez. Archivio di Stato di Potenza, cfr. il mio Contributo atta storia della Locatio Perso-nae, eit. Si veda anche, per tutti, oltre la classica Storia del diritto italiano del PERULE e quella di DEL GIUDICE e del SALVIOII, BESTA, Le persone netta storia del diritto italiano, Padova, Cedam, 1931, p. 120 scg.; TRIFONE, Le persone e le classi sociali nella storia del diritto italiano, Napoli, J ovine, 1933, pp. 59 e 61.
Sulla lenta trasformazione che nella pratica ha subito l'organizzazione della famiglia borghese nei paesi interni del Mezzogiorno d'Italia, cfr. LASORTE. Costumanze giuridicosociali in provincia di Catanzaro, in Archivio giuridico agrario Vittorio Scia-loja per le consuetudini agrarie e le tradizioni popolari italiana, voi. VII (iRoma, 1940), fase. 1 e 2.
2) Fonte interessantissima per la storia sociale ed economica delle popolazioni lucane del secolo XVIII sono i due Registri delle cause discusse innanzi alla R. Udienza