Rassegna storica del Risorgimento
LUCANIA ; STORIOGRAFIA
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Tommaso Podio
e penale e poteva, in quest'ultima, emanare sentenze di morte salvo sempre appello alla R. Udienza Provinciale e quindi al Tribunale della Vicaria e al Sacro Consiglio. *)
In carica per xm anno, sia il governatore che il mastrodatti, allo scadere della carica sarebbero dovuti essere sottoposti ad un sindacato di cittadini. Ma tutto si riduceva ad una pura e semplice formalità.
Numerosa era poi la magistratura elettiva, il cui numero e le cui funzioni variavano generalmente da università ad università.2)
Accanto al Parlamento, organo consultivo e deliberante, era il Sindacato, costituito dai sindaci e dagli eletti o reggimentari. Tale magistratura, che nel periodo aureo della libertà cittadina aveva costituito con il Parlamento Porgano direttivo, fini nei secoli XVI e XVII con il perdere completamente quella autorità che pur precedentemente aveva esercitato nella vita pubblica della città, limitandosi, parlo dei paesi lucani, ad esercitare funzioni puramente amministrative le quali, nel secolo XVIII, venivano controllate oltre che dal governatore, sebbene costui non avesse almeno nominalmente alcuna ingerenza nel sindacato, anche da funzionari della Regia Udienza, i Razionali, i quali, in un primo tempo, erano stati magistrati locali eletti all'uopo dalle popolazioni riunite in pubblico parlamento.
Sul mantenimento dell'ordine pubblico, cooperante con la Corte locale, vigilava il camerlengo o mastrogiurato, da non confondersi con il governatore o luogotenente; sulla pubblica igiene e sulla manutenzione delle strade i portolani; i catapani o grassieri sull'annona; sulla polizia locale il giudice del baglivo.3) In carica durante le fiere cittadine, il mastromercato o maestro di fiera esercitava, per tutta la durata deua fiera cui veniva nominato, la più ampia giurisdizione civile e penale, sosti-
9 La sentenza di morte o di mutilazione emessa da una Corte locale non poteva essere eseguita se non dopo revisione del processo da parte di un Tribunale superiore. Normalmente in materia penale la giurisdizione delle Corti locah* era limitata alla cognizione dei piccoli reati, conservando, rispetto a quelli più gravi, le semplici funzioni di polizia giudiziaria. In materia civile la sua competenza era limitata alle cause il cui valore non superava i quattxo-ciuquenùla ducati. Cfr. CAMPOLONGO: Attraverso le vicènde del diritto penale nella Lucania e nella Basilicata in Rivista Penale, Voi. LLX fase. I.
2) Circa il numero, la denomi nazione, la nomina ed anche le funzioni, sebbene in quest'ultimo caso si riscontrano soltanto differenze bevi e non sostanziali, i magistrati cittadini variavano da università ad università. Tale particolarità sfuggi al Racioppi il quale, nel trattare le condizioni dei paesi lucani nel secolo XVIII, si era servito quasi esclusivamente delle norme contenute nelle Prammatiche del Regno che fissavano, in buca generale, le norme che dovevano sostanzialmente regolare l'amministrazione locale.
Da questa lacuna del Racioppi trae origine quella inveterata convinzione che comuni a tutte le università del Regno fossero le norme regolanti gli organi delle amministrazioni cittadine. In realtà, invece, documenti di storia lucana riferentisi all'ordinamento delle università del 1700 mostrano come fosse, sia pure nella forma e molto difficilmente nella sostanza, differentemente regolata da paese a paese PanimimsLra-zione locale nel Mezzogiorno d'Italia nei secoli XVII e XVIII, Si veda in proposito il mio Ordinamento dette Università, cit.
3) li Judex Bajulationis o anche maestro baglivo o semplicemente baglivo, amministrava la giustizia sino a due agustali, ossia trenta carlini super damnis etfacien-dis personalità" vel cum animalibus in defensis ipsius universitatis et aliis possessioni-bus particularum.