Rassegna storica del Risorgimento

1849-1859 ; TOSCANA
anno <1952>   pagina <122>
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Vita dell'Istituto
disposizioni legislative di carattere generale stabilite in materia). Per quanto riguarda le quote di associazione e di abbonamento, si adottano quelle gii stabilite nello acorso anno con deliberazione del Commissario straordinario dell'Istituto.
Si ricorda a tutti i Comitati die, per effetto del R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1226, all'Istituto spettano le funzioni un tempo affidate al soppresso Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento circa la formazione e la sorveglianza dei Musei del Risorgimento.
La nomina dei Presidenti dei Comitali locali spetta, per l'art. 6 del Rego­lamento al Presidente dell'Istituto. Ogni capoluogo di provincia può avere un comitato locale, purché il numero dei soci non sia inferiore a 25 (art. 7).
Art. 1. È costituito in Roma l'Istituto per la storia del Risorgimento ita* liano con il fine di promuovere la conoscenza della storia del Risorgimento come creazione dell'unità italiana.
Art. 2. L'attività dell'ente si svolgerà nel modo seguente:
tu pubblicare e illustrare documenti relativi al Risorgimento italiano;
b) compiere opera presso i privati perchè i documenti di interesse nazionale siano donati, dati in deposito o venduti ai pubblici archivi in modo da evitarne la dispersione e da renderne agevole la conoscenza;
e) pubblicare o incoraggiare la pubblicazione di elenchi di documenti' in modo da renderne agevole la consultazione e lo studio, avviando la pubblicazione di un repertorio bibliografico, cronologico, topografico, iconografico della storia del Risorgimento;
d) pubblicare una Rassegna Storica del Risorgimento;
e) promuovere e incoraggiare pubblicazioni per diffondere in ogni classe sociale la conoscenza della storia del Risorgimento.
f) istituire corsi di conferenze, letture o celebrazioni patriottiche volti al medesimo fine.
Art. 3. L'Istituto ha un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione.
H Presidente nomina una Consulta composta: a) di cinque membri scelti fra i più autorevoli studiosi della storia del Risorgimento ;
6) dei Presidenti dei Comitati locali di cui nell'allegato elenco.
I consultori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
II Presidènte nomina, tra i membri della Consulta, un Vice presidente e un Segretario amministrativo e due revisori dei conti.
I cinque membri della Consulta di cui alla lettera a) costituiscono la Giunta che coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua azione.
II Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini sociali, amministra i fondi, dirige la Rassegna Storica del Risorgimento.
Nessuna pubblicazione può essere compiuta dai Gomitati locali senza autoriz­zazione del Presidente dell'Istituto.
Art. 4. - Alla diretta dipendenza del Presidente, sono organi periferici del­l'Istituto i Comitati dei quali nel prospetto allegato al presente Statuto sono indicate le sedi e le circoscrizioni*
Nuovi comitati possono essere istituiti soltanto per determinazione del Presi­dente, il quale nomina i presidenti dei Comitati.
Art 5. L'ammissione all'Isti luto deve essere approvata dal Presidente, sia per i soci ordinari che per i vitalizi.
Ogni socio è tenuto a pagare lire 700 all'anno.
L'obbligo è triennale.