Rassegna storica del Risorgimento
ECONOMIA ; FRANCIA ; SARDEGNA (REGNO DI)
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1952
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Salvo Mastellone
Art. 4. Li bastimenti dei due Stati potranno scaricare tutto od in parte solamente il loro carico in uno dei porti degli Stati dell'una o delValtra delle Alte Parti contraenti, secondo che U Capitano, il Patrono, il Proprietario, od altra persona che sarà debitamente autorizzata di agire nel porto nell'interesse del bastimento o del carico, lo giudicheranno conveniente, e rendersi in seguito col rimanente del loro carico negli altri porti dello stesso Stato. Essi potranno egualmente, allorché saranno' sul caricare, compiere il loro carico successivamente nei porti dello stesso Stato, ben- inteso che essi allora non si diano ad alcun'altra operazione di commercio che quella del caricamento..
Art. 9. Volendo darsi uri* pegno del loro mutuo desiderio di favorire le relazioni commerciali tra i due Paesi le Alte Parti contraenti sono convenute a tal fine delle disposizioni seguenti;
a) Sua Maestà il Re di Sardegna consente:
1) A ridurre i differènti diritti attuali stabiliti sugli spiriti di vino impor-tati e per mare, e per le diverse frontiere di terra cioè di un quinto almeno per gli spiriti'*da ventidue gradi, e al disotto; e d'un sesto per quelli di gradi superiori.
2) A ridurre il diritto d'entrata sugli oggetti di moda da ventiquattro franchi per chilogrammo peso netto, oltre i dieci per cento sul valore.
3) A non sottomettere favini.di Francia che entreranno negli Stati sardi per la frontiera del Varo, del Rodano e delle Alpi, che al medesimo diritto stabilito per quelli introdotti per via di mare e da bastimenti nazionali.
4) A ridurre il diritto sulla porcellana bianca da cinquanta franchi a trenta-cinque franchi li 100 chilogrammi, e quello sulla porcellana in colore o dorata da settanta franchi a cinquanta franchi.
h) Sua Maestà il Re dei Francesi s'impegna dalla sua parte:
1) A convertire il diritto per testa stabilito all'ingresso in Francia sul bestiame sardo di razza bovina in un diritto al peso, il quale sarà al pia di quaranta franchi, non compreso il decimo, per testa di bue, ed una diminuzione proporzionale sarà applicabile a tutte le bestie cornute. L'introduzione di questo bestiame non potrà tuttavia aver luogo che per gli uffici di Dogana che saranno ulteriormente designati di comune accordo.
2) Sua Maestà il Re dei Francesi s'impegna altresì a diminuire i diritti sul-l'introduzione del Uso del Piemonte per la frontiera di terra, d'un terzo sulla, tassa attuale.
3) A fare una simile diminuzione di un terzo sul diritto d'entrata in Fronda detta biacca di fabbricazione sarda* si per la vìa di terra che per la via di mare, con bandiera sarda e francese.
4) A diminuire di due quinti' li diritti attuali sull'introduzione dei frutti fréschi di tavola, aranci ecc., prodotti dal suolo sardo, con Bandiera Sarda e Francese.
Art. 10. ha proprietà letteraria e artistica è reciprocamente guarentita. Una Convenzione speciale ed annessa al presente Trattato determina le condizioni d'applicazione e di esecuzione di questo principio ire ciascuno dei due Regni,
Art. 11. Il presente Trattato avrà forza e valore per lo spazio di anni sei. Se allo spirare di anni sei non è denunziato sei masi prima, esso continuerà ad essere obbligatorio d'anno in anno.