Rassegna storica del Risorgimento

ECONOMIA ; FRANCIA ; SARDEGNA (REGNO DI)
anno <1952>   pagina <158>
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Salvo Mastellone
Art. 4. Li bastimenti dei due Stati potranno scaricare tutto od in parte solamente il loro carico in uno dei porti degli Stati dell'una o delValtra delle Alte Parti contraenti, secondo che U Capitano, il Patrono, il Proprietario, od altra persona che sarà debitamente autorizzata di agire nel porto nell'interesse del bastimento o del carico, lo giudicheranno conveniente, e rendersi in seguito col rimanente del loro carico negli altri porti dello stesso Stato. Essi potranno egual­mente, allorché saranno' sul caricare, compiere il loro carico successivamente nei porti dello stesso Stato, ben- inteso che essi allora non si diano ad alcun'altra operazione di commercio che quella del caricamento..
Art. 9. Volendo darsi uri* pegno del loro mutuo desiderio di favorire le relazioni commerciali tra i due Paesi le Alte Parti contraenti sono convenute a tal fine delle disposizioni seguenti;
a) Sua Maestà il Re di Sardegna consente:
1) A ridurre i differènti diritti attuali stabiliti sugli spiriti di vino impor-tati e per mare, e per le diverse frontiere di terra cioè di un quinto almeno per gli spiriti'*da ventidue gradi, e al disotto; e d'un sesto per quelli di gradi su­periori.
2) A ridurre il diritto d'entrata sugli oggetti di moda da ventiquattro franchi per chilogrammo peso netto, oltre i dieci per cento sul valore.
3) A non sottomettere favini.di Francia che entreranno negli Stati sardi per la frontiera del Varo, del Rodano e delle Alpi, che al medesimo diritto stabilito per quelli introdotti per via di mare e da bastimenti nazionali.
4) A ridurre il diritto sulla porcellana bianca da cinquanta franchi a trenta-cinque franchi li 100 chilogrammi, e quello sulla porcellana in colore o dorata da settanta franchi a cinquanta franchi.
h) Sua Maestà il Re dei Francesi s'impegna dalla sua parte:
1) A convertire il diritto per testa stabilito all'ingresso in Francia sul bestia­me sardo di razza bovina in un diritto al peso, il quale sarà al pia di quaranta franchi, non compreso il decimo, per testa di bue, ed una diminuzione propor­zionale sarà applicabile a tutte le bestie cornute. L'introduzione di questo be­stiame non potrà tuttavia aver luogo che per gli uffici di Dogana che saranno ulteriormente designati di comune accordo.
2) Sua Maestà il Re dei Francesi s'impegna altresì a diminuire i diritti sul-l'introduzione del Uso del Piemonte per la frontiera di terra, d'un terzo sulla, tassa attuale.
3) A fare una simile diminuzione di un terzo sul diritto d'entrata in Fron­da detta biacca di fabbricazione sarda* si per la vìa di terra che per la via di mare, con bandiera sarda e francese.
4) A diminuire di due quinti' li diritti attuali sull'introduzione dei frutti fréschi di tavola, aranci ecc., prodotti dal suolo sardo, con Bandiera Sarda e Francese.
Art. 10. ha proprietà letteraria e artistica è reciprocamente guarentita. Una Convenzione speciale ed annessa al presente Trattato determina le condi­zioni d'applicazione e di esecuzione di questo principio ire ciascuno dei due Regni,
Art. 11. Il presente Trattato avrà forza e valore per lo spazio di anni sei. Se allo spirare di anni sei non è denunziato sei masi prima, esso continuerà ad essere obbligatorio d'anno in anno.