Rassegna storica del Risorgimento
1852 ; TOSCANA ; STATUTI
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Eugenio Ariani
poche Iwùtarioni rotativo all'WrdaJo professional! neh** dopo la rssiauraatone gli ebrei avevano potuto vivere food 4*1 ghetto godere di liberili poti a qwnlla degli Itti cittadini: Anche M non" vi ni un espresso connina legislativo, era tradijcìoaal-mente tollerato (del resto già da dog aorali prima di Pietro Leopoldo) cb* e - *ì frerpun-tasserò lo facoltà di medicina d esercitassero lo professione di medico Solo od essi. omo agli altri acattolici, era inibito la rodio della legge; la laurea ero laurea in uireeue /urs edora considerala eoa* inammissibile che on acattolico potesse addottorarsi io diritto canonico. Si ero facto una sola eccezione per un uddito ellenico di religione ortodossa, al quale era alato consentile- di frequentare l'Università e di prendere la laureo elianto io diritto civile: ma la eccezione ero tatti giustificata dal <*** ebe fi Inu-reoado era straniero e non avrebbe eaercitalo la professione in Toscana. Le istanze che i giovani ebrei avevano pimentato in proposito ripetutamente, ae non erano mai alale rifiutale, non erano mai alate accolte. .Non volendo dir di al e non aapendo come giustificare il no. hi prudente burocrazia tovana si limitava ad axchivinrio tenxa rispondere. Ma anche quest'ultima limitazione, ebe ancora discriminava gli acattoliei in generale e gli ebrei in particolare dagli altri cittadini, era vernila a cadere con Io Statuto del febbraio 18*8.
Si doveva ora decidere ae conservare la nuova eonquiata del principio di uguaglianza, oppure tornare allo siotu no onte.
In pratica la questione aveva poca importanza: dal 1848 al 1852 ben pochi giovani ebrei avevano potuto prendere la laurea in legge e poehi*imi avevano potuto riversi neU'ordinc degli avvocati: erano al massimo due o tre cari. Ma per il ministero toscano non si trattava di aalvaguardare l'interesse personale di pochi o di molti: ai trattava di salvare il princìpio, che ero in aostana quello a cui da un secolo ormai ai informava esplicitamente il pensiero giuridico e la coscienza dei toscani.
Gli uomini che tenxa eccessivo scrupolo, in commuto coi democratici e coi liberali avevano consentito alla definitiva abolizione degli ordini rappresentativi, alla limitazione della liberta di stampa e di riunione, alla revoca delTordinarnentO elettivo dei Comuni, ai ribellavano all'idea che la libertà civile dei singoli cittadini potesse esaere menomata; alla indubbia offesa al principio della uguaglianza giuridica in cui per emeati antichi servitori del paternalismo loreneoe ai sostanziava l'idea di liberta-Il Granduca si era già pronunzialo per il ritorno alla legislazione prcatacntorio per quanto riguardava gii ebrei: ma, di fronte albvresistenza dei anoi miniatri, eaitò e volle esaere meglio infermalo. Cosi i termini storico-giuridici della controvenda, n fa- A vore e contro la lesi della, libertà, vennero fissati in due pareri (rispettivamente scritti
dal guardasigilli Lami e dal Procuratore generale Bicchierai) che furono consegnati al Granduca il 4 e il 9 febbraio e che ancora restano, tra le carte dei gabinetto granducale, *) ambedue ricchissimi di precedenti e solidi per la rigorosa eostruzione giuridica, anche se naturalmente le ragioni sostenute contro La tei delia uguaglianza dal Bicchierai possano a nói sembrare aasai discutibili: pour causa...
Dopo aver letto e l'uno e F altro, il Granduca rimase più incerto di prima ritenne Opportuno rimetterò la decisione al Pontefice, da cui, durante il soggiorno a Gaeta e ih seguito, gli erano alati rivolti ripetuti inviti ad agire contro gli acattolici.
'KOB * inutile ricordare come proprio in questo periodo si svolgesse uno ampia orione contro i protestanti, La cui gravita alata a quel tempo fono esagerata* ma che la storico non può dimenticare. Una sessantina circo di procedure penali erano stale
*) ARCHIVIO STATO FIMO-ZK, Appendice dì Gabinetto filza 17 ina. 2.