Rassegna storica del Risorgimento

1852 ; TOSCANA ; STATUTI
anno <1952>   pagina <380>
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istigatiti Arióm
D giorno ó mosjfe votava Armateli decreto di atadisius* dslio Statolo uU
Evirmul. che IMcnun U eguagliali** ti tutti I Toscani. CoulMtip'jrauaaJnrut*, >'.--iva spedita mnu*critta In circolare in coi orano concretati I principi aeeonnati dal Gran ine* nella ladani al Papa che qui riportiamo]
I *.41 fruito dU'aboUuone dello Statuto del 15 Febbraio Ìì!-U(, turnoi<J<Hu tm Sottana Ymmutùéhn* Decreto di quoto medesima giorno, tornando rle-ierr* in mata/s di difilla pubbli** le *.*Sjt> rd Mrrmi eh* rana in cigor*;: rf Cranifucaia,OKftnli fri [tubltluxairii* delfoStata*m*d*fu,auam Minisuro i superiormente autor issatoa far t salili a V, S che neneatunto FatWixiaM audaVoa, non rimarrà frattanto impulito. all'Israeliti Valili, iasione otta Professione Curiata. Faurtigiu detto andatala, all'unico r/frua pt di po­lir trattar*' e patrocinar* aranti i Tribunati del Grandinato le Canta soltanto tra. ladra*. ".ita. ed Isdraelita. *)
II principio della diseguaglianaa giuridica degli acattolici formalmente dmail nel decreto trovava benal nella circolate semi-clandestina una correrione attraverso a) rieonoschnento agli ebrei ed si aoli ebrei dJ diritte di laurear in legge a di eereiiarc la professione forense, ma il riconoscimento veniva in tatto ristretto in modo da renderlo praticamente inoperante, mentre per la limitazione stesse imposta veniva a ricostruire quella discriminarione che ai sarebbe votata abolire.
Coni il risaltato ottennio da parte dei ministri, strappando al Granduca la conce* ione della circolare, appara ingoiamiente sproporzionata aDa lungh rzxa deQa eontro-venia. dia olenniti delta posiziono di principio pretta, alle riionanzc vastiime che la controversia aveva suscitato.
E la cosa sembra ancor pio grave quando ai ponga a confronto con la circolare del 6 maggio la bonza a sno tempo predisposta dal Baldasscroai die ai trova, scritta di suo pugno, tra le carte del Granduca. 3)
S-jtJ, *R. il Granduca nauta Signor* mentre tirila Sua Saviezza ha trovato giusto di dichiarar* col decreto promulgato in qamfo medesimo giorno th* aio continuata agii Ebrei od agli Acattolici lo facoltà, eh* iti virtù dell'abolito statuto fondemmlole od essi Camufferà, di esercitare tutto la professioni Ubar*, encorthà richitdensi attorissosàonr o matricida* salto rispetto allo profusioni curiati quello condizioni a restrizioni che fossero prescritte, si a degnato altresì di approvare che ai medesimi Ebrei ed Acattolici, oi quali né PUÒ estere conferita nella Uniotnità toscana la laura dottorale in difillo economico, ad ae-rebba d'altronde con ventasi* che s'ingerissero di questioni influite dalli regole dei menzionato duino, o comunque già connesse cotta religione detto Stato, debbo esser interdetto ti psjta-cinie non tanto dette cause, che par lo leggi vigenti debbono agitarmi doranti atto Cavie Ecclesiastiche, quanto di quelle che, sebbene entrino netto competette* dei tribunati laici, pure hanno per sub ietto motorio subordinate allo disposizioni del diritto canonico, errerà delitti che offendono la religione, che sola i riconosciuta come dominante nei Granducato.
Come ai vede Balda sacroni avrebbe votato tare la solenne affermazione di princi­pio nel testo del decreto e limitarne invece gli effetti pratici nella circolare riservata: e per di più questa limitazione, nel pensiero del Primo Ministro, doveva essere asaaj più ristretta di quella della circolare del 6 maggio poiché non creava dijcrimùuaion* che oggi potremmo chiamare imrriajì nel silo escludere gli acattolici dalle caute soltanto che avessero per obietto problemi che direttamente riguardassero la religione cattolica In sede celatiantica, hi sede civile o in sede criminale. Infine nella formularione gene-
0 AacnrvjoSTATOFliMSjera.Min.Graa.Giusi. Anno 18S2. prot.Granducale 9.IJ.1. *) Aaonvio STATO FUUCMSE. Appendice di Gabinetto fina 217 in. 4.