Rassegna storica del Risorgimento
1852 ; ECONOMIA ; PIO IX ; ROMA ; MOVIMENTO OPERAIO ; STATO PON
anno
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1952
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675
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Il (evi(offro 4ì Pio IX IW U ricoilhusìtMtt, *nc. tW5
Veniva perciò stabilitola Sarà qvradl libero a coloro, che amjcllaim no quahiuqu* Ubi rainu di K.vitrU".N'rrii>, o una. qualsiasi rla**c di wrte, il costituirsi in linivnittA a (zt. 2). L'eppartcncnaa alla quale, tuttavia, come afu-glà detto* non re reaa obbliga* torin per tutti gli esercenti l'Arte; anzi ai dichiarava espressamente sai* in piena arbitrio dei rispettivi commercianti, ed artisti l'ascrivervi si in qualunque tempo.
Facevano eccezione soltanto alcune professioni he toccano troppo da vicino la arate, la feda eia sicurezza pubblica (art. 8): a coloro eb le raerritavano, una volta costituite le relative università, avrebbe potuto caacrc imposto l'obbligo di apparte* nervi. Qui ci sembra pero di rilavare più un'analogia con gli attuali albi professionali eh* con le antiche corporazioni di mestiere.
Altra differenza con queste ultime: oltre che nessun limite di tempo, non era fio* tato alcun limite di numero per le iscrizioni (art, 3), a purché vi rimanga inalterabile rulliti dell'interesse della citate (qui. come altrove, classe sta per categoria).
Canoni ed apprendisti potevano iscriversi alla steasa arte dei maeatri (art. -).
Veniva creata un'apposita Congregazione per la tutela di battale università, ebe progrciv amente si verranno erigendo (art. 10), composta (art. 11) dal Cardinal Vi-cario di Homo, precidente, dal Prelato Delegato di Roma, vice presidente, dal Senatore e da uno dei Conservatori pro-tempore, preso dalla seconda dame e da scegliersi dalle singole corporazioni, membri, e da un conaigliere municipile a proposto dal Senatore anzidetto con annuenza del Cardinale Precidente . segretario. *)
Altre disposizioni (articoli 5, 6, 7, 9, 12) riguardavano la cbieaa ed oratorio dell'università, lo tatùtu, le entrate, le nomina di un Cardinale protettore, ecc.. aotto-linrando con particolare ampiezza gli copi spirituali delle ricostitucode corporazioni, -copi ebe nel moia proprio appaiono aaaolntamcnte preminenti. -ì
) L'Editto della Segreteria di Stato del 25 gennaio 1851 relativo a H'aminmi-strarione comunale dì Roma, stabiliva che il Comune fosse rappresentato da un corpo di 48 consiglieri. Otto di esai, col nome di Conservatori, formano la Magistratura, oltre il capo chiomato Senatore (art. 1).
Sia i consiglieri (art, 2) che i conservatori (art,?) dovevano esaere tratti per la prima meta dulia dame de* possidenti nobili, e per la esonda metà dalla claaao degli altri poftifidenti.dai commercianti o dai professori di scienze ed arti liberali: Sn questa seconda metà (possidenti non nobili, commercianti e professori di scienze ed arti Ubò* rati) doveva sacre appunto scelto il conservatore per la congregazione delle università. La prima magistratura comunale, nominata, dèi Segretario dì Stato ai sensi dell'editto 25 gennaio 1851, ed entrata in carica il 31 marzo successivo, aveva per Senatore il principe don Urbano Del Drago Biada Gentile, che, morto il 25 luglio dello stesso anno, venne surrogato nelle ne funzioni dai conservatori della prima classe (principe don Clemente Altieri poi dirniationario e sostituito il 19 novembre 1852 dal principe don Antonio Santacroce , principe don Marc'Antonio Borghese, cava-lier don Vincenzo Colonna, marchese Gio, Battista Guglielmi) nell'ordine di nomina.
I quattro conservatori appartenenti alla accenda metà furano Gioacchino Al* bertozxu cav. Gtntcppe Pulieri, comm. prof. Pietro Tenerani (dimissionario, fu osti* catto dal consigliere eav. Giuseppe Porri) e Lumi Ycscovali.
Cfr. // Senato romano ntttt avo* rpoehe di Boriato gomme do Romolo fino a noi cotta torio cronotofUo-ragionota ém sonatori daWanno 1143 fino al 1870 pel cavaliere -fttftct Potenti OLIVIERI, già segretario generale del Senato e Comune di Roma, voi, 111, Roma, 1886, p. SU,
-J II fattore economico è appena accennato, e sempre accompagnato ai motivi religiosi, nelle prime frasi del mota proprio, ove* ricordando la aoppreaaione compiuta