Rassegna storica del Risorgimento

1849-1859 ; COSTITUZIONI
anno <1952>   pagina <719>
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IL REGIME COSTITUZIONALE NEL PRIMO DECENNIO DELLO STATUTO
Jj.*: Circa un secolo di tona cotituzionale a{ può riassumere nella storia daino Statuto Albertino. Nota nel tasto della sua elaborazione e funzione, lungamente sto diate, ma nel Muto della MIA posizione di documento fondamentale come grappo di princìpi e di aormo per la vita pubblica 'f-Unn,
Data quatta MM posizione, sembri* tratto che ai posta ritenere rigido il Atomo costituzionale regolato dallo Statuto, poiché la rigidità non può esser carattere di va complesso di imperativi che hanno attraversato un secolo di esperienza politica e legislativa. E >c dd carattere opposto, cioè della duttilità dello Statato, ai volesse una prova, caca verrebbe fornita dalla upplicazionc prima e dalla interpretazione contante di quelle norme che, essendo caratteristiche di uno Stato monarchico coati* tuzionale puro, cominciarono a funzionare come norme di un Materna parlamentare, {cioè di nn sistema in cui il fondamentale dovere del Capo dello Stato di osservare Io leg­ge, non può considerarsi a**o!to se non con l'osservanza dei principi del Governo parla* mentore). Chi parla di elasticità, riferendosi al processo di formazione della norma. dice sostanzialmente lo iTfu
Come e legge fondamentale, perpetua e irrevocabile dello Stato conti tuzionale. Io Statato entrava in vita col riconoscimento pieno e pratico delle esigenze di un re­gime parlamentare. Si può apiegare questo fatto lucendo dal terreno giuridico, per riconoscere le ragioni psicologiche e genericamente politiche che lo hanno deter­minato; ai può parlare di consuetudine introduttiva, affermatasi in tutta la serie delle cri- di gabinetto; ma non ai può giustificare, dal punto di -rista del diritto, la consuetudine fin dal san primo atto costitutivo se non dichiarando che roaservanza delle leggi, da quelle fondamentali dello Stato a quelle ordinarie, può essere garan­tita a giudizio della classe politica interessata solo in regime rappresentativo parlamentare.
Ogni attentato all'integrità di questo regime, stabilitosi col primo entrare in vi­gore dello Statuto albcrtino, èJ un. attentato allò Statato etesso, una violazione dello spirilo e delta lettera dello Statuto.
La a ragione dei tempi. gli iatcresai e In dignità della Nazione, cui ri richiama il preambolo dello Statuto, devono perciò considerarsi definiti nel eno della instaura-rione del regime rappresentativo parlamentare. Naturalmente, questo avviamento decisamente parlamentare dd regime non è un fatto- casuale o arbitrario. Dove la monarchia è sostenuta da una forte citiso polìtica, la quale non riceve lustro e mandato solo dal parlamento ma da e stessa per il potere economico che esercito e per la capacità tecnica che possiede, il regime >i mantiene sulla linea costituzionale pura, come negli Stati del centro Europa.
Ma in Italia e in Piemonte non c'era, dopo il 18-18, una intelligente aristocrazìa né una coraggiosa burocrazia, le cui forze sommate insieme potessero costituire una base uffideniemente solida del regime rappresentativo. Gli nomini politici, di governo o dell'amili ini .trazione, uscivano quasi tutti dalla desia;nazione elettorale e, soprattutto, ricevevano da questa designazione e dall'attività piegata sul piano parlamentare il necessario prestigio per l'esercizio di un potere pubblico. Qualunque forno il titolo cu merito che aristocrazia e burocrazia subalpina potessero vantare, vesto la Corona e verso il Pnete, è evidente che queste datti* come tali, non potevano esaurirei quadri