Rassegna storica del Risorgimento

1851-1853 ; TOSCANA ;"GAZZETTA DEI TRIBUNALI"; GIORNALISMO
anno <1918>   pagina <129>
immagine non disponibile

La BaseeUa dei tribunali di Firewe, ecc. 129
sassate con minacce di morte da una moltitudine insieme con cinque loro compagni coi quali si ritiravano nel proprio quartiere. Indi ven­nero messi in istato di accusa un vetturino. un: arrotino, un barroc­ciaio ed un bracciante pel tìtolo di offese, insulti, minacce e tumulto popolare, e chi più ne ha più ne metta; anzi, a mente dell'accusa, in occasione dell'arresto dell'arrotino, Santi Della Longa un minorenne, la popolazione avrebbe inveito contro i gendarmi.1
Dal dibattimento orale dinanzi al tribunale di Firenze, che qui si riproduce per esteso, risultò invece che ì primi a provocare ed offen­dere furono i due austriaci,! quali al vetturino Cardini entrante nel caffè gridarono : Ti,.star brigante ! , cacciandolo fuori a spinte coi­rai uto dei sopraggiunta camerati. Risultò che la stéssa apostrofe bru­tale rivolsero al caffettiere, che rispose placidamente di no,:-èj alla reiterata ingiuria, per farla finita, soggiunse: Allora come la vuole, mentre un austriaco cominciava a bucare una botte di rìiwm colla baionetta. Tumulto vi fu, né mancò chi esclamava contro gli aborriti stranieri'- Voglio ammazzarne uno; non in'importa di andare in galera ; se avessi un cannone lo tirerei I Fatto sta che il pubblico ministero ritirò l'accusa per insufficienza di provej e che il tribunale discese nella identica sentenza* ma intanto il Della Longa, un povero epilettico, avea sofferto due mesi e mezzo di carcere preventivo.
Nonostante la benignità dell'oratore della legge gli avvocati Vec­chietti e Poggiali non si lasciarono sfuggire l'occasione di parlare alto e forte : So e conosco (cosi l'avvocato Vecchietti) che per legge eccezionale i militari austriaci non possono uè debbono intervenire al giudizio, ma so ancora che quando essi vengono citati come testi' móni debbono tarsi le legali intimazioni all'imputato, il ohe non è stato eseguito... Né si può mai vedére- che debba valere come esame di un testimone l'esame di certe persone (gli Austriaci) le quali in altra circostanza avrebbero dovuto dinanzi al tribunale rispondere di provocazione, insulti, minaccio ed offese contro una popolazione tran­quilla ed innocente. Nella ipotesi che fossero veri i fatti de' quali viene rimproverato il Della Longa, queste offese e queste ingiurie dovreb­bero compensarsi con altrettante offese ed ingiurie sofferte da tutta la popolazione di Ponlassieve per opera dei militari delle truppe au­striache .8
p avutilo non deficit alter; un processo simile svolgevasi di ha poco terminato con assolutoria sentenza. Tommaso Baine? e Michele
l Dapprima gl'imputati orano stftti 15, ridotti poi a quattro soltanto. *-39. anno l,fcsettombrol851. .