Rassegna storica del Risorgimento

1851-1853 ; TOSCANA ;"GAZZETTA DEI TRIBUNALI"; GIORNALISMO
anno <1918>   pagina <153>
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Za Gazzetta dei tribunali di Firenze, ecc. 153
AiMadiai la difesa sostenuta vigorosamente dall'avvocato Odoardo Maggiorani non valse né dinanzi alla Regia Corte, né dinanzi alla Cassazione alla quale interposero appello.
Invano l'avvocato, precorrendo ì tempi e proclamando quanto la civiltà progredita riconosce ed impone, saggiamente osservava: Tn questa causa la società sente di assistere ad una questione vitale ;, vitale perchè si tratta di sapere se d'ora in poi ne sarà permesso pro­fessare quella religione che nella nostra coscienza crediamo dover preferire; vitale finalmente perchè se dne pacifici cittadini possono dannarsi alla pena esemplare in nome di supposti pericoli che corra l'ordine pubblico... sente la società come la sua sicurezza vacilli nelle più riposte sue basi, e come tornino in questione non solo i principi che ha sanzionati come civiltà secolare, ma quelli che la natura ha posti, e che sono una condizione primigenia di ogni politico rego­lamento. E proseguiva: Se non si voglia punire l'offesa fatta alla divinità; se non si voglia confondere le ragioni delle due potestà, che in ogni stato civile hanno ad esser distìnte, bisogna cancellare dal novero dei delitti tutte quelle azioni che, comunque avversino la religione, non sono commesse in pubblico, non attaccano direttamente l'ordine della città,... L'unico danno adunque, il danno vero, che può l'.eostiltòre elemento del delitto di religione non in altro consiste: iche nella perturbazione dell'ordine pubblico. Ora, esclamava, si verifica la pubblicità nei discorsi tenuti; fra la serva e la padrona, mentre attendono entrambe alle faccende domestiche?
In Cassazione, mentre il procuratore generale, l'antico liberale Celso, Marzuccbi, rilevando esser mancata la pubblicità vera e propria, caie* deva si cassasse la sentenza della Regia Corte in quanto riguarda la sola parte penale, i giudici:, su relazione del consigliere Cardacela opinarono pel rigetto /puro m semplice del ricorso, e cosi vennero vengono dagli evangelici considerati i Madiai fra gli ultimi martiri
li: Italia 'delta propria fede.'
Coi. 853 -eliiUfUamo questo saggio perche il Governo toscano, partiti di li i'poco gii Austriaci, temperò poco a poco l'impeto rea­zionario, divenendo sempre più debole ed ignaro di quanto con sempre più chiari e saldi propositi si veniva maturando. Tuttavia non so omettere un accenna U rivolgimenti politici a Wtoràn; eausa imponente dinanzi alla Corte Regia dì Lucca pel titolo di pirateria ed omicidi barbari premeditati contro Morétti, Casartelli, Madori ed
1 Nel marzo del 1858 il GNnàuca commutava ai coniugi Madia! la pena della reclusione in quella dell'esilio.