Rassegna storica del Risorgimento
MASNOVO OMERO
anno
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1953
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pagina
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280
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280 Libri e periodici
tori veneti, che furono così sagaci osservatori. Il Correr nel 1566 diceva che il Duca era padrone di popoli per il più. mal disposti all'arme e che aveva 'per ciò deliberato di esercitarli per far prova se poteva sollevarli dalla pigrizia naturale; ma appena sette anni dopo il Lippomano scriveva: aio ho avuto occasione di vedere di esse milizie una gran parte, e sono cosi bene riuscite che io per ine giudicai che fossero bastanti ad ogni fattione .
Progresso ottenuto anche in virtù della disciplina rigidissima, che il duca aveva instaurata. Tolgo un esempio, tra i tanti, dai suoi a Ordini che si hanno da osservare nel castello del contado di Nizza (non citati dal Mondani): se si troverà qualqua-dunò a dormire facendo la sua sentinella del luogo dove sarà messo, sia subito in galera, e se sarà uomo di qualche sospetto o che l'avesse fatto altra volta, sia impiccato . E il duca non minacciava invano ! Con la creazione del battaglione di Piemonte e dei reggimenti di ordinanza (ciò che si verificò in pieno con Vittorio Amedeo II) si fece un altro notevole progresso nella partecipazione del popolo alla guerra non più soltanto per la difesa della propria ristretta provincia, ma anche per operazioni militari che la politica generale imponeva, sicché lo stato piemontese andò sempre più assumendo il carattere di stato moderno.
Anche perchè alla saldissima organizzazione militare si accompagnò di pari passo una perfetta organicità interna. Non per nulla richiamava Vittorio Amedeo li il detto del Segretario fiorentino: a non vi ha buone arme dove non ha buone leggi nel proemio delle sue celebri Costituzioni, promulgate e pubblicate il 1 e il 12 luglio del 1723. Seguite da una nuova compilazione nel 1729, furono esse il coronamento di una vasta opera legislativa durata oltre un ventennio e che si sostituiva, come test? ordinato, alla congerie della legislazione ducale accumulatasi nel corso dei secoli. In verità la riforma legislativa del gran re ha dato luogo tra gli storici del diritto a discordi pareri: chi vi ha ravvisato un deciso avviamento verso la moderna codificazione; chi invece le ha incluse semplicemente, sia riguardo alla forma sia riguardo alla sostanza, nella categoria logica delle consolidazioni che comparvero numerose in Europa prima della Rivoluzione francese. Non si può indubbiamente paragonare la compilazione vittoriana a un codice nel senso in cui l'espressione fu intesa dai legislatori rivoluzionari sotto l'influsso delle dottrine razionalistiche e giusnaturali-stiche; ma sarebbe d'altra parte ingiusto (come opina l'Astuti, che trattò da par suo l'argomento in una sua dottissima lezione del corso) giudicarla banalmente alla stregua delle idee dominanti nel tempo. Più che a rinnovare, Vittorio Amedeo mirò a conservare, a difendere, a consolidare la società politica e civile, assicurandone la vita e la continuità storica nella stabilità delle istituzioni e nelle forme giuridiche tradizionali, evitando fratture radicali o violente; e con ciò fece opera di reale incivii mento. E un altro merito gli va tributato: di aver combattuto i privilegi della nobiltà, di aver promosso una generale revisione delle concessioni feudali e una generale perequazione dell'onere tributario, e specialmente dell'imposta fondiaria, prima di lui riscossa senza riguardo alla vera capacità contributiva delle diverse terre. È bene rammentare al proposito che sino alla metà del '700, quando ormai la monarchia era saldamente formata, perdurò in Piemonte un modo di vivere consuetudinario a carattere feudale. Ma il vincolo feudale non aveva l'effetto (son parole del Volpe) di isterilire le terre coltive formanti mediocri poderi, i quali, anche se immuni, conservavano un rendimento analogo a quello degli allodiali vicini. Gli studi magistrali dell'Einaudi, del Prato, del Pugliese hanno d'altra parte dimostrato con dati certissimi che nel '700 la ricchezza immobiliare, le immunità, i privilegi del clero e dei nobili erari ben poca cosa in confronto degli altri paesi. Al regno di Napoli, dove un terzo della rendita territoriale apparteneva al clero, la monarchia piemontese poteva contrapporre il air 55 di allodiali e il 10 di proprietà ecclesiastica, la quale per giunta solo in parte era esente da gravami. Con la riforma connota di Vittorio Amedeo il contadino piemontese darà al clero soltanto poco più di 1,36 e altrettanto ai feudatari.