Rassegna storica del Risorgimento
1798-1799 ; ISRAELITI ; REPUBBLICA ROMANA (1798-1799)
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1953
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Renzo De Felice
Repubblica romana ammettesse tutt'i culti, senza riconoscerne nessuno* o che in ultima analisi tutti li tollerasse, fuorché il cattolico . *' Afferma" zio ni che urtano, oltre che contro la logica, contro le esplicite e reiterate assi" curazioni di rispetto del culto pubblicate dalle autorità. 2' Il governo romano, in una situazione così delicata, e massimamente a Roma, in verità non aveva fatto che procedere per la via di minor resistenza, cercando di non scontentare nessuno a priori, senza però doversi legare per questo le mani. Posizione che risulta evidente da una circolare del ministro degli interni Antonio Franceschi del 19 piovoso anno VII (9 marzo 1799) ai Vescovi della Repubblica, dove tra l'altro si dice: La Repubblica non conosce culti religiosi, ma invigila acciò questi si rivolgano a favorire il governo, e a consolidare il Popolo nell'attaccamento alla Democrazia, e nell'osservanza delle Leggi. 3)
Come se poi le affermazioni contenute nella Dichiarazione e nella Costituzione non fossero sufficientemente chiare a tutti, il 21 messifero anno VX (9 luglio 1798), il comandante francese Gouvion St. Cyr pubblicò la seguente legge (munita del sigillo della Repubblica in data del 24) che pose fine ad ogni possibile tentativo, specie nelle campagne, di non tenere in giusto conto lo spirito delle due Leggi fondamentali della Repubblica:
In virtù dell*art. 369 della Costituzione della Repubblica Romana, il generale di divisione. Comandante le truppe francesi stanziate nel territorio romano: Considerando, che secondo i principi resi sacri dall'atto Costituzionale della Repubblica Romana- le leggi devono essere generali e eguali per tutti i Cittadini Romani,
decreta la seguente legge:
gli Ebrei, nei quali si riuniscono tutte le condizioni prescritte per essere Cittadini Romani, non saranno soggetti che alle sole leggi comuni a tutti i Cittadini Romani. In conseguenza tutte le leggi e consuetudini particolari relative agli Ebrei suddetti sono d'ora in poi abolite.
A complemento della quale il suo successore, Championnct, il 28 brumale anno VII (18 novembre 1798), fece seguire, per por fine a certe assurde richieste dei preti, quest'altra:
Il generale comandante in capo t'Armata di Romai
Considerando i reclami ad esso fatti dagli Ebrei sopra la percezione delle imposizioni, alle quali l'antico governo li aveva sottoposti in favore dei Cote-eumeni, ed altri stabilimenti detti Pii, considerando che gli Ebrei sono stati chiamati dalla legge del 21 messifero a godere i diritti di Cittadini Romani, considerando, che tali imposizioni, di cui si tratta, hanno avuto la loro origine dal despotismo religioso, decreta in virtù, dell'art. 369 della Costituzione Romana la seg. Legge, come Supplemento della suddetta del 21 messifero.
>) Cfir. C. A. SALA., op. alt., X, p. 108.
2) Cfr. proclami del gcn. Dcrthier tini 22 piovoso o 24 piovoso nono 6 (10 o 12 febbraio 1798).
3) Cfir. Collezioni di Carte Pubbliche, Proclami, Editti, Ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica Romana, per il citt. L. PKKBGO SAVTONI, llqmn,, 1798-99 voi. S, Ilf, p. 463.