Rassegna storica del Risorgimento
1846-1847 ; LEGA DOGANALE ; PIO IX
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1953
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363
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Sull'origine della proposta di Pio IX, ecc* 363
dell'anione doganale. La seconda, clic i candidati-consiglieri, per così dire. di Pio IX su questo tema non dovettero esser certo né il Graziosi, né il Ventura, né il Monchini, né il Ferretti, e neppure (almeno per l'aspetto tecnico) il Corboli-Bussi, bensì l'Antonelli. Infatti le ragioni addotte nel colloquio del 6 gennaio, cioè nel primo accenno fatto al problema fuori dell'entouragi pontificio, sono squisitamente economiche e finanziarie ed è logico che meglio di ogni altro le potesse pesare e suggerire, per la sua carica, il Tesoriere. Inoltre, questo primo accenno viene fatto proprio dall'Antonelli e non da altri, il che, se non basta ad attribuire la paternità del progetto concreto al solo Tesoriere, è tuttavia sufficiente a. individuare in lui il consigliere di Pio IX, a cui la lega doganale doveva stare più a cuore. L'insistenza, con cui l'Antonelli ne parla anche in altre occasioni, lo comprova ed. anche il fatto che ne il Papa né la Segreteria di Stato interferiscano in questo suo, per così dire, campo riservato.
La terza osservazione riguarda l'indiscutibile carattere economico-finanziario del disegno, almeno nella sua origine. Le asserzioni fatte sempre dal Tesoriere, le motivazioni da lui addotte, il raffronto con le esigenze dominanti in quei mesi tutta l'attività della Curia lo attestano. E così pure l'intrecciarsi del ballon d'essai antonelliano alle trattative commerciali col Piemonte, rivelanti tante preoccupazioni per la produzione agricola e industriale e per la precarietà del bilancio.
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Difficoltà abbastanza gravi sorgono, dopo il colloquio del 6 gennaio, ad intralciare la pronta conclusione dei negoziati sardo-pontifici. Il punto centrale della discussione verte soprattutto su un articolo addizionale del progetto, concernente la rinuncia piemontese ai diritti differenziali d'importazione e di esportazione a favore della propria bandiera e a danno di quella pontificia. H Solaro e, invece sua, il Pareto sostengono che questa rinuncia esige un compenso, non tanto per averne un vantaggio di materiale interesse, quanto per non costituire un pericoloso precedente nei confronti degli altri Stati, i quali potrebbero in ogni eventualità giovarsene per pretendere analoghe rinunce senza far concessioni corrispondenti. "
1) Pareto, 19 gennaio 1847, n. 16, Lett. Min. Roma, Copialettere 1846 in 1848; Solato al Pareto, 10 e 15 febbraio 1847, Copialettere, n. 28. Già il 3 febbraio il Pareto aveva esposto ' al Glossi le osservazioni in favore della richiesta piemontese: 1. L'art, addizionale non distruggere Io scopo principale del trattato, cioè qncllo della reciprocità di commercio e di navigazione, non potendosi considerare utile soltanto per una sola delle parti contraenti, stante che in detto articolo ri dichiara che il Governo Pontificio avrà piena libertà di fissare diritti difie-renriali equivalenti sopra gli stessi prodotti importati a carico della bandiera sarda. Dal che ne risulta essere perfetta reciprocità. 2. 11 termine prefisso di quattro anni doversi intendere non gin nel modo supposto nella nota verbale, ma bensì riferirsi soltanto all'eventualità in coi il Governo sardo, spirato detto termine, cessasse di percepirò diritti differenziali, nel quel caso dovranno cessare parimenti quelli da stabilirsi dal Governo Pontificio* 3. La fissazione per parte della S. Sode di nn diritto differenziale a carico di alcuni prodotti sordi, non la farebbe declinare dalla massime fondamentali, indicate nella nota verbale, poiché non sarebbe questa che nn equivalente in sno favore di quanto intenderebbe mantenere il Governo Sardo n vantaggio della Mia bandiera: efr. Pareto, 4 febbraio 1847, n. 29, Copialettere, eie.