Rassegna storica del Risorgimento

1848 ; COSTITUENTE
anno <1954>   pagina <305>
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// problema della Costituente nel 1848 305
In questa prospettiva era scaturito non soltanto un problema politico, ma anche un problema giuridico. I governi provvisori erano nati con pregiu­diziale o programma di unificazione territoriale, vuoi federale, vuoi unitaria; i governi regolari avevano accolto l'ordinamento costituzionale con il presup­posto del rispetto dello status territoriale, e al pia di un rimaneggiamento a carico dello straniero, che comunque non importasse uno sconvolgimento radicale dell'equilibrio attuale. Per questi l'ordine costituzionale emanato dall'autorità sovrana, offrendo sufficiente garanzia e salvaguardia dell'esi­genza politica maturata, il problema giuridico si poteva considerare superato ed esaurito; per quelli invece, risolto, almeno per il momento, il problema della libertà e dell'indipendenza, restava impregiudicato il problema giuridico, che non poteva trovare adeguata sanzione nell'atto rivoltoso o nello stato di fatto da questo emerso. Se la riforma costituzionale dei governi regolari, una volta attuata senza creare una frattura nell'ordinamento in­terno, esauriva ogni obbiettivo giuridico, e sul piano internazionale poteva proporre soltanto prospettive politiche, sia di consociazioni fra stati, propu­gnate dai programmi neogaelfi di Gioberti, sia di allargamenti o rimaneg­giamenti territoriali reclamati da avventata iniziativa dell'ambizione sabauda col suffragio della seconda incarnazione giobertiana, o dalla più cauta in­terferenza Toscana, l'atto violento, da cui nasceva il governo provvisorio, rovesciava il vecchio ordine giuridico, ma non ne cercava uno nuovo, anche se virtualmente inclinato verso una dottrina politica, quale era agitata o da un Mazzini o da un Cattaneo.
Le carte costituzionali concludevano la rivoluzione giuridica dei go­verni regolari; negli altri la rivolta la iniziava: negli uni il nuovo ordine tro­vava nella costituzione un solido fondamento per il suo consolidamento; negli altri invece il difetto di ogni ordine giuridico poneva il problema della sua ricostituzione.
Dalla diversa genesi del processo politico nei diversi territori era scatu­rita la diversa impostazione del problema. Dove un ordine costituito aveva avuto la capacità di attuare congrua riforma aveva avuto vita un ordine costituzionale sufficientemente definito e stabile; dove era mancato o venuto meno l'ordine precostituito si prospettava la necessità di trovarne la siste­mazione in diverso procedimento, e cioè facendo appello a un potere costi­tuente, il quale supplisse alla deficienza iniziale.
Anche nella dottrina repubblicana di Mazzini o di Cattaneo la Costituente presuppone il misconoscimento di qualunque ordine giuridico preesistente. L'ordine costituzionale doveva nascere su terreno vergine da un atto di so­vranità popolare, qualunque forma esso dovesse assumere per volontà di questa: la costituzione doveva nascere dalla Costituente, non dall'esercizio di una sovranità privilegiata. Chi presumeva che la rigenerazione politica non potesse essere realizzata se non dalle forze popolari mediante un atto insurrezionale, non poteva che ritrovare nell'opera della Costituente il mezzo del ristabilimento dell'ordine, che, come diceva il Castellani, doveva risor­gere con nuovo volto dal caos. *) Cosi a Milano il Cattaneo, e il Manin a Ve­nezia, seguito poi con maggior ardore dal Castellani a Roma, traducondo in
1) Cfr. La Repubblica Veneta nel 1846-49, Padova, Ccdmn, 1949.