Rassegna storica del Risorgimento
1848 ; COSTITUENTE
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1954
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Roberto Cessi
termini concreti pei; vie diverse la dottrina mazziniana, avevano proposto il tema della Costituente quale imperativo risultato dclF insurrezione .
Se non che la sua attuazione trovava un ostacolo nell'antitetico processo costituzionale, ohe, accettando i risultati del moto insurrezionale in quanto non repugnanti ai propri obbiettivi, ne rifiutava le deduzioni contrarie, discriminando quanto fosse coerente o no dal principio costituzionale.
Di qui il profilo, decisamente costituzionale, della lega italica caldeggiata dalla S. Sede; di qui il profilo della Confederazione italica di tipo giobertiano o di tipo rosminiano o di tipo romano, secondo le ispirazione di Pellegrino Rossi o di Terenzio Mamiani; di qui quello della fusione, inteso a spegnere lo spirito delT insurrezione senza perdere i frutti ritenuti vantaggiosi. Se nell'elaborazione e nella faticosa definizione di questi programmi si interpretò qualche elemento costituente, non abbandonato per esempio dal Rosmini per suggestione del principio di giustizia sociale, *) cui si ispirava la sua dottrina politica, o più vigorosamente affermato nelle procedure di attuazione delle fusioni 2) in definitiva però la prospettiva costituzionale finì per prevalere sopra quella costituente, sia per motivi di opportunità, suggeriti in certe occasioni anche da Mazzini, sia per obbiettive difficoltà di attuare un sistematico coordinamento di orientamenti e di interessi diversi.
Già nelle vicende di marzo, a Milano e a Venezia, era visibile rincontro e lo scontro di obbiettivi divergenti: 3) un profilo legalitario, di ispirazione decisamente costituzionale, destinato a risolversi nella fusione; e un profilo insurrezionale, reclamante una soluzione finale Costituente. Dall'urto delle opposte tendenze scaturì un ibrido compromesso, che trovò posto nella formulazione della legge della fusione, nella quale l'accettazione pregiudiziale della soluzione costituzionale (monarchia costituzionale colla dinastia di casa Savoia) limitava i poteri costituenti dell'Assemblea comune (Assemblea costituente) alle determinazioni (discuta e stabilisca) delle basi e delle forme di una nuova monarchia, 4) in guisa di impedire che essa possa invadere come osservava il Rattazzi nella sua relazione del 27 giugno, *) il potere esecutivo ed oltrepassare i confini che l'instituzione propria ed il voto nostro e dei lombardi le segnano. Nella preoccupazione tuttavia che la Costituente non toccasse quella che la dottrina costituzionale considerava la base di ordine e di stabilità , secondo la relazione del Giovannetti,6) e cioè il potere regio ereditario , apriva l'adito a quelle funzioni legislative proprie di ordinaria assemblea o del potere esecutivo, che si volevano interdette, come estranee ai compiti costituenti e analiticamente previste dalla relazione senatoriale.
') Casi nella Costituzione secondo la giustìzia sociale, in A. ROSMINI, Progetti di Costilu. zinne. Saggi edili 9 inediti sullo stato, Milano, Bocca, 1952, p. 71 sg.
2) Asti del Parlamvnio Subalpino, Sessione del 1848. Documenti, Torino, eredi Botta, 1855, p. 79 agg.
3) C. CATTANEO, Vinturrtetion do Milan de 1848, Torino, Einaudi. 1940, B. CESSI, Come nacque la Repubblica di Venosta nel 1848, in Arch. Yen. , 9. V, T. XLU, p. 1 agg,; Cado Alberto, Vanesio a il problema della fusione nel 1848, ivi, T. L1-L1I, p. 47 Bg.
*) Atti del Parlamento citi, Documenti, p. 81.
5) jiui del Parlamento oiu, Documenti, p. 80.
6) Atti del Parlamenta cìt. Documenti, p- 82,