Rassegna storica del Risorgimento

1779 ; TOSCANA ; PIETRO LEOPOLDO GRANDUCA DI TOSCANA ; STATI UN
anno <1954>   pagina <374>
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374 Carlo Francovich
Ci domandiamo adesso, con tutto il fermento sorto in Germania, con la simpatia che il moto costituzionale americano aveva fatto nascere in Toscana con la conoscenza diretta e documentata degli avvenimenti da parte del Granduca, così attento per tutto ciò che avveniva intorno a lui, tanto che il suo consigliere Gianni affermava di lai che leggeva troppo libri e gaz-zette, l) ci domandiamo: è mai possibile che quando nel 1779 Pietro Leopoldo si accingeva a dare una costituzione al Granducato, non subisse l'influenza degli avvenimenti d'oltre oceano o almeno non volesse tenere conto delle precedenti esperienze in tale campo?
Nei primi tre articoli della Costituzione virginiana vengono affermati i tre principi fondamentali di tutte le costituzioni americane, cioè : 1) che tutti gli uomini sono creati uguali e dotati di alcuni diritti inalienabili; 2) che i governi, essendo stati istituiti appunto per assicurare tali diritti, derivano la loro autorità dalla investitura dei sudditi; 3) che quando un governo non corrisponde più alle finalità suddette, il popolo ha diritto di mutarlo.
Orbene, tutti e tre questi principi si trovano affermati, più o meno esplicitamente, nella Costituzione toscana.
Per quanto riguarda il primo punto, cosi infatti si legge scritto nel Proemio del progetto leopoldino:
... intendiamo di restituire a tutti-i sudditi la loro piena Uberto naturale.. (poiché) né i viventi nostri sudditi, nò i loro autori potevano mai essere spogliati di quelle facoltà legittime delle quali nacquero già investiti dalla natura nella società politica...
E nelT Idea sopra il progetto della creazione dei Stati, una serie di appunti scritti dallo stesso Granduca, 2) si afferma ancora più chiaramente:
... lutti, e qualunque membro della società, hanno un ugual diritto alla felicità, bene essere e sicurezza, e proprietà.
Per quanto riguarda il secondo punto, cioè il valore contrattuale dello stato, sempre nel Proemio si legge:
... non può felicemente sussistere uno stato, nò giustamente governarsi senza una legge primitiva e fondamentale, solennemente accettata dalla- nazione medesima, che investa il sovrano di legittima autorità.
E negli appunti citati si specifica come questa autorità nasca per puro e semplice contratto:
siccome Vamministrazione del governo, come anche la legislazione, non può essere in mano di tutti, è stato necessario delegare questa facoltà per con tratta o convenzione di tutti...
Il terzo punto della costituzione virginiana, quello che ammette il di­ritto di ribellione, nel caso in cui l'autorità investita abusi del potere a proprio vantaggio, non poteva certo essere espresso in modo esplicito da un sovrano assoluto di casa d'Asburgo, ma esso è implicito in queste parole tolte dagli appunti di Pietro Leopoldo:
... ogni governo senza una legge costituzionale è- dispotico ed ingiusto e non può (cioè: non deve) sussistere, allontanandosi troppo essenzialmente
3) cfr. Mori, op. cU, p. 46 (nota)-
3> ho Zimmennann pensa ghutuaiffnia che questo scritta debba essere attribuito al Granduca: difatti il ritrovamento di un'atea filza (A.. S. F., Appendice di Gabinetto, n. 10) conferma appieno IR sua intuizione.