Rassegna storica del Risorgimento
1779 ; TOSCANA ; PIETRO LEOPOLDO GRANDUCA DI TOSCANA ; STATI UN
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Carlo Francovich
Ma le vicende interne di questo progetto ci rivelano anche come, nel passare dai principi generali alla attuazione pratica, le affermazioni teoriche perdano via via il loro mordente e come Pietro Leopoldo, sìa per naturale istinto di conservazione sia per i suggerimenti degli alti funzionari della burocrazia granducale, attenui il suo liberalismo, ricorrendo a provvedimenti, per cui il parlamento democratico che sembrava voler istituire, si trasforma poco a poco in un semplice corpo consultivo.
Tale contrasto risulta evidente anche nel testo definitivo della Costituzione, rivelando una certa discordanza fra le ottime intenzioni del Proemio ed i risultati più modesti della Costituzione propriamente detta.
Per dirla in poche parole, il massimo delle concessioni di Pietro Leopoldo che è poi il massimo delle concessioni del paternalismo illuminato consiste nella rinuncia allo stato patrimoniale ') e nel cercare di svegliare nei sudditi una maggiore partecipazione alla vita dello Stato; questa partecipazione però non doveva andare molto al di là di una specie di Consulta.
E già molto, ma non è ciò che le enunciazioni teoriche promettevano! La Costituzione in fondo, nonostante le premesse giusnaturalistiche, riconosce al Granduca ed ai suoi successori la sovranità per grazia divina; il comando supremo dell'esercito con l'esclusiva facoltà di nominare tutti gli ufficiali; il diritto di nominare i magistrati dei tribunali civili e criminali; la nomina dei vescovi e in genere di tutti i funzionari dell'apparato burocratico; nonché la facoltà di concedere la grazia sovrana.
Affermate così queste prerogative regali, riguardo alle quali l'assemblea dei deputati potrà esprimere la propria opinione e dare dei suggerimenti non impegnativi in merito, viene definito un altro settore dove invece il voto dell'assemblea ha potere legislativo, purché e questo è un punto assai singolare essa concordi con la volontà del sovrano.
Il detto settore comprende: l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; lo stringere alleanze politiche, partecipare o meno a guerre. Il voto dell'assemblea è inoltre necessario qualora si intendesse attuare dei mutamenti nei confini del territorio nazionale e qualora si volessero modificare quelle riforme che Pietro Leopoldo aveva già introdotto nel campo economico, giuridico, amministrativo e religioso. Sembrerebbe che per tutto il rimanente l'iniziativa del legiferare spetti al sovrano, mentre all'assemblea tocca quella di consigliare. Nel testo infatti ricorrono assai spesso espressioni come queste: i deputati potranno domandare al sovrano Vemanazione di leggi...; potranno dimostrare e chiedere tutto ciò che reputassero conforme alle norme di un buon governo,..; dovranno illuminare il sovrano...; potranno proporre ricompense... e via di questo passo. Come si vede siamo ben lontani dalla democrazia americana, immaginiamoci poi da quella roussoiana, come taluno ha sostenuto!
Possiamo dunque coneludere affermando che Pietro Leopoldo, spirito aperto alle idee progressive del tempo ed assertore delle teorie illuministe, sotto la spinta degli avvenimenti di cui prevedeva la evoluzione e con l'esempio di quanto si andava realizzando nelle colonie inglesi, decise di concedere
') Lo Htaio non appartiene al Sovrano, ma il Sovrano appartiene allo Stato. Così sta scritto negli appunti del Granduca intitolati: et Ponti divorai angli Stati trascritti anche dallo ZiMMEitMARW, op. cil., p. 177 e sgg.