Rassegna storica del Risorgimento

DEMODOSSALOGIA ; CENSURA ; GIORNALISMO
anno <1954>   pagina <554>
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F. A, Perini Bembo
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La libertà di esprimere le proprie opinioni fa sempre la bandiera agitata dai liberali del risorgimento. Così nel 1820 e nel 1831 in Italia; così dall'e­stero intorno alla Giovine Italia, alla Giovine Europa ed alla Jeune Suisse del Mazzini; così negli anni d'epopea del 1848-1849.
In Sicilia la rivoluzione quarantottesca risuscitò le camere dei comuni e dei pari della costituzione inglese del 1812; ai comuni 3 deputati propo­sero nuove leggi regolatrici della libertà di stampa: Errante, preoccupato solo di reprimere il KbeDismo; D'Ondes Reggio, che domandò una libertà non limitata; Francesco Ferrara (il grande economista), che concluse non potervi essere libello se la libertà è illimitata (sono sue parole: Bisogna saper affrontare la calunnia di un popolo libero, come sapevamo affrontare le per­secuzioni della tirannide). Il 25 aprile fu votato il più largo riconoscimento della libertà di opinione (dopo una riserva dell'Amari, un'attenuazione del Perez ed una perorazione del presidente Torrearsa per non porre limiti alla libertà): La parola e la stampa sono libere. Gli abusi di questa libertà, se costituiscono reato, saranno puniti a termini di leggi.
Solo durante lo stato di guerra una legge del 30 dicembre 1848 vietò tuttavia le stampe anonime e le diffusioni non autorizzate.
A Napoli, già dal 1 febbraio 1848 il Borbone aveva concesso lo sta­tuto, che all'art. 30 riconosceva la stampa libera, ma sottoposta ad una legge repressiva. Contro tale restrizione Silvio Spaventa presentò un'ampia pro­testa e cominciarono delle discussioni minuziosissime intorno alla prevista legge repressiva, dalla quale in sostanza sarebbe dipeso tutto il valore del­l'enunciazione. Un anno dopo, il 27 febbraio 1849, la discussione era ancora aperta e l'8 marzo successivo P. E. Lnbriani sollecitava a concludere. Suc­cessero invece i nuovi avvenimenti, che chiusero questa parentesi di indi-pendenza e le Due Sicilie furono di nuovo sottoposte ad un controllo assai rigido in materia di opinioni pubbliche.
Ogni scritto, in base alla Legge 17 agosto 1850, doveva essere sottoposto, se destinato alla stampa, al consiglio generale della pubblica istruzione per Napoli ed alia commissione di pubblica istruzione per la Sicilia. L'obbligo si estendeva anche alle allegazioni forensi. Per stampe inferiori ai dieci fogli il controllo era effettuato dall'autorità politica e, nelle province, dagli inten­denti* Si ammetteva un unico ricorso al ministero degli affari ecclesiastici o dell'istruzione pubblica (a seconda della materia) per Napoli ed al ministro presso il luogotenente per la Sicilia.
Nello Stato Pontifìcio lo statuto elargito da Pio IX il 14 marzo 1848 sostituiva la censura preventiva con una misura repressiva (art. 11). Ma in­torno all'innovazione furono impostate interminabili discussioni da parte del consiglio dei deputati e dc]F alto consiglio.
Dopo la fuga del papa la nuova costituzione proclamata dalla Repub­blica Romana tagliava corto ai molti cavilli, con l'art. 7 approvato il 28 giu­gno 1849 senza emendamenti: La manifestazione del pensiero è libera; la legge punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.
Ma già il cannone faceva udire il suo rombo.
In Toscana il granduca aveva concesso, fin dal 31 gennaio 1848, uno sta­tuto che aboliva (salvo in materia religiosa) ogni forma preventiva di ci ora