Rassegna storica del Risorgimento
DEMODOSSALOGIA ; CENSURA ; GIORNALISMO
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1954
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F. A. Perini Bembo
d'associazione e guardia nazionale chiede di godere delle stesse guarentigie, troppo restrittivo sembrandole lo statuto. E Torino, deliberando la fusione (voti del 19 luglio al senato e del giorno seguente alla camera) acconsenti.
Le stesse guarentigie furono poi chieste da Venezia, Modena, Reggio, Parma e Piacenza quando, data la piega presa dagli avvenimenti, decisero la fusione. H parlamento subalpino acconsentì anche in questi casi.
In conformità all'art. 28 dello statuto albertino *) il R. Editto 26 marzo 1848 n. 695 regolava ogni e manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico, atto a riprodurre segni figurativi (art. 1). Seguivano altri 90 articoli (compresi gli ultimi 3 di disposizioni transitorie), elaborati a quanto sembra dal ministro Sclopis che controfirmò l'editto. Essendo questo rimasto fondamentalmente in vigore in Italia sino alla vigente costituzione repubblicana, giova dedicarvi qualche rigo di più.
Il R. Editto stabiliva che ogni pubblicazione per non essere clandestina dovesse indicare qualora non fosse periodica luogo, data e nome della tipografia (artt. 2-3); altrimenti incorrevano nelle sanzioni penali l'autore od in mancanza l'editore e, successivamente, lo stampatore (art. 4). 3) Trattandosi di stampa periodica era preventivamente obbligatorio presentare alla segreteria di stato per gli interni una dichiarazione sulla natura del periodico, sulle generalità del tipografo e del gerente responsabile; quest'ultimo doveva essere maggiorenne, godere dei diritti civili e non era sostituibile che in casi eccezionali e per non oltre 2 mesi da un redattore responsabile (artt. 35-37 e 39). a)
1) La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.
2) Inoltre Io stampatore era tornito a munirsi di particolare autorizzazione per l'esercizio della sua arte ed a consegnare 3 copie d'ogni pubblicazione rispettivamente all'avvocato fiscale, agli archivi di corte ed alla biblioteca universitaria viciniore (artt. 68).
') Al gerente spettava di sottoscrivere la prima copia (le successive bastava che ne riproducessero il nome) (art. 41), destinata all'avvocato fiscale od all'autorità giudiziaria competente (art. 42); aveva inoltre l'obbligo d'inserire nel periodico i comunicati che riceveva dalle autorità (art. 45) e, nel termine di due numeri successivi, le eventuali dichiarazioni pervenute dalle persone che fossero state nominate nella pubblicazione (art. 43).
I gerenti erano sempre considerati responsabili di fronte alla legge, anche quando fosse perseguito l'autore di uno scritto (art. 47) ed il R. Editto prevedeva le sanzioni di varia natura in caso d'inosservanza o di recidività (artt. 3550: passim). Questa è l'interpretazione prevalente, dato che l'editto ai esprimo letteralmente con queste parole, riferite al e gerente: ... sempre considerato corno complice dei delitti e contravvenzioni commessi con pubblicazioni fatte sul suo giornale. Tuttavia la finzione giuridica di questa responsabilità par cascades, introdotta nel B. Editto sull'esempio francese, fu da qualcuno (per es. E. Fio-riori) ritenuta una posizione processuale del gerente stesso, da giudicarsi sempre come complice quando ria in lui provata l'esistenza del dolo. E noi siamo di quest'ultimo parere, al dolo aggiungendo magari la colpa, ripugnando olla nostra coscienza nuche in questo caso - che debba essere punito oltre il reo provato anche colai ohe non sia nemmeno indirettamente colpevole, solo per una presunzione assolata - jurit et de juft , causata da motivi politìco-criminaB.
Ile gerente sotto un certo aspetto può considerarsi un censore decentrato dello Stato; ora se il censore direttamente nominato da un governo non è punibile con il criterio della presunzione legale, considerare punibile per tale motivo il gerente significherebbe avallare una retrocessione e non un progresso sulla via del diritto.