Rassegna storica del Risorgimento

DEMODOSSALOGIA ; CENSURA ; GIORNALISMO
anno <1954>   pagina <557>
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Opinione pubblica e pubblici poteri nel Risorgimento, ecc. 557
X reati, previsti dal codice penale, di diffamazione, pubblica ingiuria e calunnia (libelli famosi) era previsto che fossero più gravemente puniti qualora commessi a mezzo della stampa. *)
Questa speciale legislazione sulla stampa, ispirata a quella francese del 28 luglio 1828, presentava diverse manchevolezze e mise non poche volte in imbarazzo il governo, che si trovò di fronte a quello che un uomo di stato francese definì, per la prima volta, quarto potere.
Osservò Salvatore Barzilai che, cresciuta sempre più l'importanza del giornale per la sua diffusione e la sua industrializzazione, cresceva in propor­zione la sua capacità di giovare e di nuocere, l'attitudine a sollevare e a dif­fondere nell'atmosfera germi fecondi e germi malsani. Lo stesso Cavour fu costretto nel 1851 a sopprimere La maga ed H fischietto, in seguito alle sollecitazioni di Napoleone III, che non poteva soffrire le caricature che su di lui pubblicavano quei giornali. In quell'occasione furono predisposti due progettini di legge: con uno si esentò l'offeso dalla querela, con l'altro si deferi la cognizione del reato al tribunale ordinario anziché alia giuria. Evi­dente causalità affatto politica di una innovazione giuridica.
Fin da allora il Cavour dovette tenere testa all'estrema sinistra (rappre­sentata da Tecchio, Broffcrio, ecc.), pur ricusando di aderire alle restrizioni reclamate dall'estrema destra (Menabrea, Miglietti, ecc.). Il conciliare l'e­sercizio della stampa con la repressione degli abusi che ne possono nascere disse il primo ministro piemontese è impresa non diffìcile, ma oso dire
impossibile .
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A breve scadenza, e numerose, seguirono modifiche ed aggiunte all'editto albertino. Ricordiamo la Legge 26 febbraio 1852 n. 1337 circa l'azione penale, poi la Legge 28 giugno 1858 n. 2876 che rincrudì le pene per il reato di apo­logia dell'assassinio a mezzo della stampa... sia che venga l'assassinio espressa­mente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo. Anche qui il prov­vedimento era stato determinato direttamente dagli eventi politici; in gen­naio s'era infatti avuto l'attentato di Felice Orsini contro Luigi Bonaparte ed i rapporti francosardi (già Cavour stava vagheggiando quell'alleanza stipulata nel luglio successivo a Plombières) erano apparsi compromessi; in quei giorni La ragione giornale torinese diretto da Antonio Franchi aveva pubblicato una corrispondenza da Parigi, laudativa del gesto crimi­nale. Processato, il Franchi non fu ritenuto colpevole dalla giustizia così che, il 4 febbraio 1858, l'ambasciatore di Francia fece pressioni perchè il
1) Con adeguata pene detentive o pecuniarie il R. Editto puniva ancora o specifica--laraente chi, a mezza della stampa od a questa dando pubblicità, provocasse a commettere crimini (art. 14) od impugnasse la regia Inviolabilità, l'ordine di successione al trono, l'autorità costituzionale del re e delle camere (art. 1S) od offendesse i buoni costumi (art. 17), una delle religioni o culti permeali (art. 18), il re od altezze reali (artt. 19-20), il senato o la camera dei deputati, i sovrani ed i capi di governo di stati esteri ed i membri del corpo diplomatico (artt. 21-26). La cognizione de! reati previsti dagli arti. 14 e 25 era attribuita al magistrato d'appello colPaggiunta dei giudici del fatto; per gli altri casi si seguivano le nonne delle leggi ordinarie. L'azione penale peri.reati che avessero leso il senato, la camera, i sovrani e diplomatici esteri, i magistrati, ecc. era esercitata su richiesta dei medesimi; riguardando privati cittadini, su querela della parte offesa; nei rimanenti casi, d'officio. Dopo l'istanza o querela poteva ordi­narsi il sequestro di tutte le copie da parte dell'autorità giudiziaria (artt. 54-77; sui giudici del facto tratti a sorte fra gli elettori politici v. artt. 78-88).