Rassegna storica del Risorgimento
DEMODOSSALOGIA ; CENSURA ; GIORNALISMO
anno
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1954
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pagina
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559
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Opinione pubblica e pubblici poteri nel Risorgimento, ecc. 559
rente, scelto magari fra miseri uomini, anche semianalfabeti, disposti per lucro di finire pure in galera. *)
Sta di fatto però che i sostenitori dell'istituto della gerenza ed i suoi denigratori sono quasi sempre partiti non da considerazioni giuridiche, che equivarrebbero a motivi etici, bensì da opportunità politiche contingenti, dalle quali ultime comunque ha costantemente dipeso il diritto positivo in materia.
La partecipazione del Piemonte alla guerra di Crimea non fu, com'è noto, accetta alla maggioranza degli uomini politici e tampoco della popolazione; i giornali vi scrivevano contro, fogli volanti si affiggevano per le strade, biasimando 1* avventura nella quale il Cavour cacciava il piccolo stato sabaudo, ed i commenti e le recriminazioni per le strade, nei caffè e nei ritrovi d'ogni genere si facevano sempre più aspri. A questa situazione è connesso il Decreto 28 aprile 1859 che apportava un'altra deroga al R. Editto; esso comminava severe sanzioni a chi avesse diffuso notizie intorno agli eserciti in tempo di guerra, salvo quelle ufficialmente pubblicate dal governo, vietava il gridare le stampe di qualsivoglia genere per le vie, per le piazze e per qualunque luogo pubblico e l' affissione di ogni genere di scritti senza uno speciale permesso , come pure per mezzo di stampe, scritti o con discorsi tenuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, eccitare le passioni e la diffidenza tra i vari ordini sociali, seminare la discordia e turbare la pubblica tranquillità.2)
Certo che le innumerevoli difficoltà nelle quali si dibatteva il nuovo regno, ancora sconnesso e debole per ogni verso, rendevano oltremodo difficile una politica liberale, che impedisse tuttavia l'incitamento a compiere reati i quali potevano irrimediabilmente minare la scarsa compagine del giovane . stato. L'Italia era inoltre agli albori della sua politica coloniale, le forze armate non avevano raggiunto la necessaria coesione ed erano minate da ideologie morto ingenue; correnti anarchiche favorivano gli attentati dinamitardi.
In tale clima si ebbe la Legge 19 luglio 1894 n. 315 che aumentò di una metà le pene previste dal codice penale per i reati concernenti le materie esplodenti, anche se limitati ad incitamenti a mezzo della stampa; prevedeva inoltre una recrudescenza di pene detentive e di multe per l'istigazione di <c militari a disubbidire alle leggi od a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina e per discorsi o pubblicazioni che esponessero l'esercizio o l'armata all'odio o al disprezzo della cittadinanza. Intento del progetto diceva la relazione che lo aveva presentato è di provvedere alla tutela del-
*) Quando, diversi anni più tordi, J'iBtituto del gerente fu riformato, l*on. Ciecotti, che pure ai dichiaro contrario alla legge fascista sulla stampa, dichiarò al senato: U gerente? Io ricordo una volta a Milano. C'era un giornale soggetto a frequenti sequestri: fu preso allora per gerente un tubercolotico avanzato, il quale ai trovava all'ospedale Maggiore. Ogni sabato, quando il giornale settimanale si pubblicava, uno dei due redattori portava il giornale a firmare all'infermo, facendogli qualche lieve gratificazione. II giornale ora sequestrato, era anche processato, ma evidentemente alla irati aziono del giudizio non si poteva venire mai. Successivamente ci fu il caso di un altro giornale o ne invalso quindi l'uso di cui divenne gerente responsabile un deputato, il quale iraesBo non era nemmeno in Italia per firmarlo. Il giornale diceva e faceva quel che voleva; Il sequestro non c'era più; a processi non c'era nemmeno da pensare perchè la camera, special monto in quei momenti, non avrebbe accordato l'aatorizzariones.
2) Altre modifiche all'editto, degne di menzione, furono quelle apportate in correlazione col codice penale approvato il 20 novembre 1859. Nel 1877 poi (Legge 6 maggio n. 3814) s'introdussero delle varianti nei riguardi de! giurati.