Rassegna storica del Risorgimento
DEMODOSSALOGIA ; CENSURA ; GIORNALISMO
anno
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1954
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pagina
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563
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Opinion* pubblica e pubblici poteri nel Risorgimento, ecc. 563
festivo per la stampa, onde tardarne la conoscenza alla cittadinanza; l'aumentare alcune tariffe quando ciò potesse ostacolare attività connesse a manifestazioni, non gradite, della pubblica opinione, ecc.). D'altro canto le stesse correnti politiche già prima della guerra mondiale si giovarono dell'arma dello sciopero nei servizi pubblici per scopi tutt'altro ebe economici (per es. lo sciopero dei ferrovieri attuato per protestare contro la campagna di Libia).
Palleggiandosi fra le esigenze della libertà reclamata dall'opinione pubblica e quelle della responsabilità che giornalisti, artisti, scrittori avrebbero dovuto sentire, i pubblici poteri si disinteressarono dell'organizzazione professionale in questo campo. Prima della guerra mondiale solamente i giornalisti attuarono, per iniziativa del tutto privata, una propria organizzazione professionale. Aspirazioni in tale senso s'erano avute fino dall'ultimo periodo del secolo XIX, ma le battaglie ingaggiate e le tappe raggiunte furono irte di difficoltà e non coronate spesso da successo. Il germe di quelle che dovevano essere le future convenzioni fu dato da due sentenze del 1901 del tribunale di Roma (Morello-Sciarra e MorelleLuzzatto), riconfermate in cassazione, nelle quali si riconosceva ai giornalisti il diritto all'indennità di licenziamento anche nel caso di un mutamento d'indirizzo politico nel giornale o del verificarsi di una situazione d'incompatibilità morale (ciò che nella pubblicazione del B. I. T. fu poi definito caso di coscienza).
Sulla base di questo importante precedente, che elevava la funzione del giornalista, si ebbe un primo progetto di legge nel 1902 (prog. Luzzatti-Bis-solati), cui si riferì il congresso della stampa tenutosi a Bologna il 1819 aprile 1909, propugnando norme non derogabili e vigenti per i giornalisti professionisti, anche in mancanza di una convenzione e nel silenzio di questa, e specialmente quelle relative al periodo di prova, alla durata del contratto, agli indennizzi in caso di licenziamento o di dimissioni.
Segui un progetto dell'on. Gallini, non accetto ai giornalisti, nel 1910; quindi nel settembre dello stesso anno un progetto di contratto giornalistico dello stesso guardasigilli Cesare Fani, d'accordo col presidente del consiglio Luzzatti: progetti tutti che gli uomini parlamentari, desiderosi del favore della stampa, si compiacevano di predisporre, senza tuttavia giungere ad alcun soddisfacente e concreto risultato.
Dopo un primo convegno del 7 giugno 1911, il 17 dicembre di quell'anno la Federazione fra le associazioni giornalistiche italiane (sorta nel 1908) e l'Unione degli editori di giornali quotidiani (costituita a Roma nel 1910) stipularono una prima convenzione, che regolava in 8 articoli quanto maggiormente stava a cuore alla categoria giornalistica. *)
Nel campo della previdenza sorsero, a cura delle associazioni regionali di stampa (lo Stato disinteressandosene come per l'organizzazione professionale) delle casse pie, con possibilità però assai scarse, alimentate com'erano solo dai contributi mensili dei soci e dal ricavato di alcuni trattenimenti.
Fu pure in questo torno di tempo che s'impostò il problema dell'insegnamento giornalistico. Da noi avevamo avuto qualche anticipatore, in un
1) Tra l'altro si convenivano: periodo di prova, un'indennità fissa di licenziamento oltre un'indennità mobile a decorrere dal terzo anno di servizio, la costituzione di collegi pro-bivirali regionali. L'8 e il 29 aprilo 1913 queita convenzione fn integrata da alcune disposizioni relative ai Irusls giornalistici ed al trapasso di proprietà di giornali.