Rassegna storica del Risorgimento

DEMODOSSALOGIA ; CENSURA ; GIORNALISMO
anno <1954>   pagina <564>
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F* A. Perini Bembo
certo senso, fin dal secolo XVIII (rammentiamo Apostolo Zeno) ed, a metà del secolo XIX, Pacifico Valussi, giornalista e patriotta friulano, aveva sen­tito ed indicato in pieno questa esigenza; ma le prime attuazioni di corsi del genere si attuarono negli Stati Uniti dal 1869 in poi.
In Italia fu R. Galdieri a tenere il primo corso giornalistico dalla sua libera cattedra nell'università di Napoli; sei anni dopo il circolo di cultura di quella città esperimento una modesta scuola di giornalismo a carattere special­mente tecnico-professionale , che tuttavia non ebbe seguito.
Prima di concludere questa nostra rapida rassegna, riteniamo utile accennare alla così detta proprietà intellettuale (letteraria, artistica, scien­tifica, ecc.). Si sa clic sino alla fine del secolo XVIII essa era stata preoccupa­zione degli interessati, i quali potevano in alcuni casi garantirsi dalle copie* imitazioni e contraffazioni ottenendo dei privilegi. Del resto la stessa man­canza di tutela del nome *) era indice dell'inapprczzabilità, per la giurispru­denza del tempo, di un diritto obbiettivo di proprietà e di personalità nel campo delle opere dell'ingegno. 2) E come nella rivoluzione francese si sta­bilì il divieto per un cittadino di usare cognome e nomi diversi da quelli indicati nel suo atto di nascita (legge 6 fruttidoro anno II) prescrivendo l'ob­bligo di un'autorizzazione governativa per ogni eventuale mutamento (legge 11 germinale anno XI), così allora si ebbe il primo timido riconoscimento del diritto d'autore (Decreto 1319 gennaio 1791 dell'Assemblea Nazionale, relati­vo agli spettacoli; esso proibiva di rappresentare opere d'autori viventi senza il consenso dei medesimi e tutelava gli eredi o cessionari dell'autore fino a 5 anni dopo la morte di questo). La Convenzione Nazionale emanò la legge 1924 luglio 1793 che riconosceva esplicitamente il diritto esclusivo dell'au­tore su tutte le opere dell'ingegno.
In Italia si ebbero, contemporaneamente, corrispondenti riconoscimenti della più sacra e più preziosa delle proprietà (Legge 19 fiorile anno IX 9 maggio 1801 della Repubblica Cisalpina e leggi del Regno d'Italia napoleonico).
Successivamente citiamo per lo Stato Pontificio l'editto 23 settembre 1826, per il Regno delle Due Sicilie il decreto 5 novembre 1828, per la Sar­degna il C. C. Albertino del 1836, per il ducato di Parma, Piacenza e Gua­stalla il decreto di Maria Luigia del 22 dicembre 1840, ecc.
La tendenza delle opinioni pubbliche ad ottenere il massimo di libertà d'espressione procedendo di pari passo con la tendenza a garantire sempre più e sempre meglio la paternità d'ogni idea sembra a noi constatazione significa­tiva e consona ad una moralizzazione della vita pubblica. Vediamo in tale pa­rallelismo una maturazione graduale, lenta ma sicura, di coscienza giornalisti­ca: vale a dire di amore per la libertà che è pure verità , congiunto per­tanto ad un senso vivo ed attualistico di responsabilità. F. A. PERINI BEMBO
*) Si fio ohe II diritto romano non ne vietava il mutamento da parte dei singoli, purché a scopo lecito, e In glossa confermò il principio del diritto giustinianeo, riassunto da Baldo nelle purtile mutalio nomini non frandoloso libero nomini est permasa; solo nel secolo XVI, dopo notevoli buri in materia, ai ebbero le prime leggi restrittive, di coi specialmente importante l'ordinanza di Enrico II pubblicata in Francia nel 1555.
2) Di proprietà, in considerazione del contenuto patrimoniale di tale diritto (aacne se limitata od ampliata nei confronti della proprietà di cose mobili od immobili) e di perso­nalità, in considerazione della tutela morale degli autori.