Rassegna storica del Risorgimento

VENETO ; LOMBARDO-VENETO ; RELIGIONE ; RENAN JOSEPH ERNEST
anno <1955>   pagina <24>
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24 Letterio Briguglio
Tale diritto incondizionato che l'art. IX aocordava ai Vescovi nel desi­gnare libri perniciosi e nell'inibirne la lettura ai fedeli, trovava un ricono­scimento ancora più esplicito in. seguito alle vicende che, in materia di cen­sura, si svolsero dopo il 1855 e che finirono col provocare la sovrana Riso­luzione del 17 marzo 1860; esaminiamo dunque queste vicende. Il Luogo­tenente di Venezia ricordava ai Delegati provinciali che
nell'anno 1855 dai Vescovi del Lomb.o Veneto venne a S. M. l'Augustissimo Im­peratore umiliate rappresentanze contro la insufficiente tutela che dagli organi incaricati della polizia sulla stampa, veniva spiegata negli interessi della Re­ligione e della Morale. In quella occasione il già Supremo Dicastero di Polizìa, in seguito ai concerti presi collo scriverne, trovava di esprimere in una relazione a S. M. essere le leggi e prescrizioni emanale sulla stampa nel Regno Lomb.o Veneto osservate come di dovere ed in pari tempo atte non soltanto a tutelare gli interessi dello Stato in ampio senso, ma sibbene la Religione e la Morale contro gli attacchi della stampa malevola.
Tale relazione venne da S. M. T. R. A. con Sovr. Risoluzaie 14 settembre 1857 ritenuta a semplice notizia.
Successivamente nell'agosto del 1858 una nuova rappresentanza veniva umi­liata al Trono dai Vescovi delle Venete Provincie contro le asserite offese alla Religione ed alla Morale mediante opuscoli e pubbliche produzioni. Da siffatta emergenza veniva motivata la Sovr. Risoluzione 17 marzo 1860 D
Questa sovrana Risoluzione fa inviata, dietro precise disposizioni del Ministro del Culto, al Patriarca di Venezia ed agli Arcivescovi, Vescovi e Vicari vescovili di tutte le provincie venete. Eccoti testo luogotenenziale:
Accogliendo la supplica collettiva del Veneto Episcopato presentata il 13 ago­sto 1858 affinchè venga impedita la diffusione di libri perniciosi, e siano tolti gli inconvenienti occorsi in pubblici spettacoli S. M. I. R. Apostolica... si è gra­ziosissimamente degnata di ordinare, che venga dichiarato ai Vescovi della Pro­vincia ecclesiastica di Venezia, che qualora la facoltà loro impartita nell'art. DI del Concordato di ritenere i fedeli dalla lettura di quei libri che essi hanno rico­nosciuto perniciosi alla Religione od alla morale restasse insufficiente non è lor tolto di rivolgerai alla Luogotenenza indicandole i libri posti in circolazione affinchè essa funga a norma di legge il proprio ufficio relativamente all'appli­cazione di opportune misure basate sulle vigenti leggi di stampa per impedire la diffusione di tali stampati. Contemporaneamente Sua Maestà I. R. Apostolica si è degnata di ordinare colla stessa Sovrana Risoluzione, che vengano applicate esattamente e rigorosamente le prescrizioni vigenti per impedire e punire immorali rappresentazioni teatrali, ed osceni spettacoli pubblici.2)
Ma se la sovrana Risoluzione del 17 marzo veniva incontro sostanzial­mente ai desiderata dei Vescovi veneti, ad essa però fece seguito quella del 26 febbraio 1861 *), di tenore ben differente. E fu per questo contrasto ira sovrane Patenti e Concordato che la Vita di Gesù del Renan potè cir­colare con grande libertà, senza incorrere in giudiziali divieti.
l!) A. S. V. (Archivio di Stato di Venezia) Pres. Lnog. Fase. 1, 2-3; lettera del Luogote­nente al Direttore di Polizia ed alle delegazioni di terraferma, ri. 6970 in data 8 agosto 1860.
2) A. S. V. Pres. Luog. Fase. 1, 2-3 j lettera del Luogotenente al Direttore di Polizia ed alle delegazioni di terraferma, u. 2887 in data 7 aprile 1860.
8) V. G. Sottrato, Due famigerati gazzettieri dell'Austria, Padova, Draghi, 1929, p. 295.