Rassegna storica del Risorgimento
VENETO ; LOMBARDO-VENETO ; RELIGIONE ; RENAN JOSEPH ERNEST
anno
<
1955
>
pagina
<
51
>
Lo spirito religioso nel Veneto, ecc. 51
n.
A.S.V. Preè. Lnog fase. X, 6-9 - 13 dicembre 1857, n. 11475/P 57.
Vescovo di Belluno
Anche dopo la pubblicazione del Concordato parecchi Vescovi di queste Provincie non hanno omesso, insino ad ora, di presentare o tutti od almeno i principati Atti periodici dei loro Ginnasi alla cessata Direzione Gen. e da ultimo atta Luogotenenza. Ella stessa, Monsignore, fece altrettanto per entrambi i suoi Seminari fino a tutto il 1 semestre dell'anno scoi. p. p., e per quello di Fehre trasmise atta Luogotenenza anche gli atti del semestre secondo.
Ciò stando si doveva ritenere che oggìmai né il tenore dell'Art. XVII del Concordato, né 'ciò che Le parve conchiuso nette Conferenze di Vienna, né il timore tessere disapprovata dai Vescovi, Le facessero provare alcuna ripugnanza nel trasmettere atta Luogotenenza, anche per l'avvenire gli atti de* suoi due Ginnasi; ed anzi si ritenne non trattarsi d'altro, che di un semplice ritardo del solo Ginnasio di Belluno. Perciò Le fu fatto l'invitof. che mi ha rimesso in copia. Poiché, per altro, le presenti disposizioni dell'animo Suo, come apparisce dal pregiato foglio 10 corr. n. 663, sono diverse da quelle che venivano in Lei supposte, Ella non potrà prendere da altri migliore consiglio che da se medesima. Quanto a me, conoscendo che la presente condizione dei Ginnasi Vescovili in queste Provincie non è ben definita né rispetto all'Art. XVII del Concordato, né rispetto al Nuovo Piano degli Studi ginnasiali, io dovrei in ogni caso che mi paresse richiederlo, attenermi alla parte che mi spetta, di rassegnare Rapporto a S. Ecc. il Ministro di Culto e della pubblica Istruzione.
Aggradisca
Conctna.
ni.
(Esposto del Capitolo di Verona al Ministro di Giustizia e del Colto). A.S.V. Pres. Luog fase. 4, 6-3 Verona 3 settembre 1863, n. 49.
Eccelso Ministero
Il Capitolo della Cattedrale di Verona ebbe ab immemorabili ed esercitò sempre il privilegio dì eleggersi i propri Canonici. Dopo la caduta detta Repubblica Veneta passato questo diritto negli Imperanti, il Capitolo nondimeno conservò la consuetudine della scelta e presentazione degli individui concorrenti. La rispettarono i Vescovi, la rispettava sempre la stessa autorità Suprema: tanto si riconobbe savia la scelta, che nessuna presentazione mai venne ripulsata da Vienna, nessun Canonico nominato mai fuori dai presentanti dal Capitolo.
Non cosi parve al Vescovo di Verona dopo il Concordato. Il perché deferita dal Capitolo la quislione a Roma, la S. Congregazione del Concilio con sentenza 80 gennaio 1858 confermava nel Capitolo la consuetudine di fare la presentazione de propri Canonici a S. M. l'Aug. Imperante, pel tramite del Vescovo: serveiur cooBUftndo vi gens ante Conventi onem, cioè avanti il Concordato.
Essendosi reclamato dal Vescovo, la stessa Congregazione con suo Decreto de* 9 aprile 1859, confermava la soprallegata sentenza - S. Congregalo stetit in decisia.
Insistendo ancora, il Vescovo, con terza e definitiva Sentenza de* 24 novembre 1860 la medesima Congregazione ordinava al Vescovo di Verona di dare